Re: x gino
La legge Finanziaria 2005 ha abrogato la comunicazione di cui al D.L. 59/1978, alla
Questura o al Comune, delle cessioni di fabbricati (in proprietà o in godimento), qualora l’atto di “cessione” sia sottoposto a registrazione. La novità non riguarda la comunicazione dovuta da stranieri e apolidi.
La legge Finanziaria prevede che:
• l’obbligo di comunicazione grava anche sui mediatori immobiliari per le cessioni di cui hanno conoscenza o a cui hanno assistito;
• la comunicazione può essere effettuata anche in via telematica mediante il modello
elettronico;
• la presentazione per la registrazione degli atti di cessione, di cui all’art. 12 del D.L. 59/1978 (ad esempio: compravendite, permute, donazioni e locazioni), tiene luogo della comunicazione di cui allo stesso art. 12.
Occorre sottolineare, tuttavia, che il Ministero dell’Interno, nella nota del 18.11.2004, ha precisato che la comunicazione della cessione di fabbricato non si sovrappone alla denuncia obbligatoria per chiunque, a qualsiasi titolo, fornisca alloggio, ovvero ospiti, ovvero assuma alle proprie dipendenze uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, poiché la denuncia obbligatoria ha una finalità diversa da quella tipica della comunicazione di cessione di fabbricati.