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x Alberto

D

danilo

Ospite
Un conferimento di ramo d'azienda che ha per oggetto il passaggio da una società ad un'altra 7 punti vendita di abbigliamento, con annessi contratti di locazione degli stessi, comporta la stipula, oltre che dell'atto di conferimento, degli atti di cessione dei singoli contratti di locazione (pagando l'imposta di registro per ognuno?)?
Grazie anticipate
 
per stipula intendi il subentro nei contratti stessi..
I contratti d'affitto dei locali saran enunciati nell'atto di conferimento..
nn è obbligatorio registrare il subentro (variazione del contratto) , fatto salvo la notifica al proprietario (che nn può opporsi) e la denuncia di cessione dei locali all'autorità di pubblica sicurezza
 
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e, in particolare:
.. art. 31, nella versione modificata dall’art. 21, c. 18 L. 27.12.1997, n. 449, secondo cui “La cessione del contratto è soggetta all’imposta con l’aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall’articolo 5 della parte I della tariffa”;

Quindi atto di conferimento di ramo di azienda ove espliciterai che vi sono i contratti di locazione registrati al ... il presso... tale atto di conferimento sconterà l'aliquota propria di imposta di registro comprendendo pure cosi la cessione dei contratti d'affitto.

le ricevute d'affitto saran poi emesse riportando i nuovi locatari..
 
Re: x gino

La legge Finanziaria 2005 ha abrogato la comunicazione di cui al D.L. 59/1978, alla
Questura o al Comune, delle cessioni di fabbricati (in proprietà o in godimento), qualora l’atto di “cessione” sia sottoposto a registrazione. La novità non riguarda la comunicazione dovuta da stranieri e apolidi.
La legge Finanziaria prevede che:
• l’obbligo di comunicazione grava anche sui mediatori immobiliari per le cessioni di cui hanno conoscenza o a cui hanno assistito;
• la comunicazione può essere effettuata anche in via telematica mediante il modello
elettronico;
• la presentazione per la registrazione degli atti di cessione, di cui all’art. 12 del D.L. 59/1978 (ad esempio: compravendite, permute, donazioni e locazioni), tiene luogo della comunicazione di cui allo stesso art. 12.
Occorre sottolineare, tuttavia, che il Ministero dell’Interno, nella nota del 18.11.2004, ha precisato che la comunicazione della cessione di fabbricato non si sovrappone alla denuncia obbligatoria per chiunque, a qualsiasi titolo, fornisca alloggio, ovvero ospiti, ovvero assuma alle proprie dipendenze uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, poiché la denuncia obbligatoria ha una finalità diversa da quella tipica della comunicazione di cessione di fabbricati.
 
Re: x gino

scusa .. ho sbagliato a riempire i campi del messaggio..

ciao
 
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