TASSATIVAMENTE NO.
il 36% è solo per i lavori di ristrutturazione, ossia INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO,DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31.12.2005, su immobile già accatastato, DI CUI SI è PAGATA L' ici., tant'è che si devono allegare anche copia dei versamenti effettuati da cui si evidenzia l'abitazione, non per la costruzione.
Per la costruzione vige eventualmente la possibilità di recuperare gli interessi sul mutuo , a condizione che :
- L'UNITà IMMOBILIARE DA COSTRUIRE O RISTRUTTURARE è LA DIMORA ABITUALE
- IL MUTUO è STIPULATO NON OLTRE SEI MESI ANTEC.O SUCC.DALLA DATA DI INIZIO DEI LAVORI
-L'IMMOBILE è ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE ENTRO 6 MESI DALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI
-IL CONTRATTO DI MUTUO è STIPULATO DAL SOGGETTO CHE AVRà IL POSSESSO DELL'UNITà IMMOBILIARE
NON spetta se i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo ( salva la possibilità di proroga)
spetta invece se per i ritardi imputabili esclusivamente all'amminisstrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative, i lavori di costruzione non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o success.alla data di stipula del mutuo o i termini non sono rispettati.
decadenza del beneficio :_
- mancata destinazione ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori.