La distinzione tra lavoro occaionale e co.co.co. non è l'importo del compenso.
Le occasionali sono quelle riferite all'art. 2222 del c.c. cioè quelle episodiche, istantanee, senza coordinamento con la struttura del committente.
Le cococo invece hanno caratteri di regolarità, continuità e cooordimnamento con la struttura del committente.
Quello che conta quindi sono i requisiti non l'importo, potendo esserci prestazioni occasionali con importi superiori a 5000 euro che non diventano per quasto delle cococo (ma solo versano in più l'inps come i cococo).
Se si tratta di cococo, questa è una "mini cococo" se di durata inferiore a 30gg e compenso entro i 5000 euro, oltre tali limiti diventa una cococo a progetto (quindi si apre la questione di definire un progetto).
Inoltre i 5000 euro sopra i quali c'è obbligo di iscrizione a inps e verasmento contributi (1/3 collab 2/3 committente per l'importo eccedente i 5000 euro che è fascia di esenzione e fino al massimale di 80-90.000 non ricordo bene) vanno considerati nel totale a prescindere da quanti sono i datori. Il superamento dell'importo DEVE essere comunicato dal collaboratore che è l'unico che lo sa certamente.
Per cui relativamente a INPS ci si iscrive: sempre se c'e cococo, solo se si superano 5000 euro se si tratta di prestazione occasionale ex art. 2222 del c.c.
La faccenda sul GLA la trascuro perchè è adempimento del committente.