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vendita prodotti on line

A

Anna

Ospite
<HTML>una figlia di un mio cliente vorrebbe inziare un'attività do vendita al dettaglio di prodotti non alimentari on line;

oltre alla Partita iva, posizione cciaa, inail, inps ivs commercio a chi chiedo l'autorizzazione ?</HTML>
 
I

ila

Ospite
<HTML>HO LA STESSA PROBLEMATICA.
COME REGISTRO GLI INCASSI? SCONTRINO O FATTURA?
E SE VENDO CEE O EXTRA CEE?</HTML>
 
A

Athos

Ospite
<HTML>la dichiarazione di inizio attività on line (silenzio assenso ) va fatta nel comune di residenza del contribuente

i modelli fac simile li trovi nel sito del comune di milano...

per gli incassi io ho optato visto che è un negozio "virtuale" per il libro corrispettivi e per gli scontrini..."manuali"

(ma come leggerete piu sotto ho sbagliato)

Qua sotto ho "incollato" degli appunti che a suo tempo avevo trovato in rete.....

spero vi possano servire

CONTRATTI
I contratti di vendita proposti dal sito dovranno essere studiati in modo da contemplare le disposizioni più favorevoli per i consumatori, così come prevede il decreto legislativo 50/92 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Obbligatorio rispettare la clausola che prevede il diritto di recesso da parte del cliente.

PRIVACY
Deve essere presa in considerazione anche la normativa sulla privacy (Legge 675/96). I consumatori ne devono essere informati e deve essere loro sottoposta la richiesta per l'autorizzazione ed il consenso al trattamento dei dati personali.

SPEDIZIONE DELLA MERCE
I prodotti devono essere inviati all'acquirente solo dopo aver ottenuto esplicita richiesta. Vanno anche prese in considerazione le disposizioni (decreto legislativo 185/99 che tutela i consumatori che acquistano beni e servizi con "contratti a distanza".

LE REGOLE DEL BUSINESS TO CONSUMER
L'attività di vendita on line è considerata "business to consumer", cioè azienda verso consumatore, quindi scattano le disposizioni che disciplinano le cessioni di beni a privati, effettuate in ambito comunitario, tramite cataloghi, corrispondenza, e simili, contenute nell'art. 41, comma 1, lettera b), del decreto legge 331/93.

TRASPORTO A CURA DELL'ACQUIRENTE
Se i beni venduti sono trasportati dall'acquirente (caso piuttosto raro) o da terzi per suo conto, la vendita si conclude in Italia e costituisce cessione interna. Di conseguenza è soggetta ad Iva secondo l'aliquota normalmente prevista per il particolare tipo di beni.

TRASPORTO A CURA DEL VENDITORE
Se il trasporto avviene a cura del cedente (caso più frequente), non ci sono problemi se la merce è venduta in Italia. Anche in questo caso si applicano le normali aliquote Iva.
Se invece la merce è destinata in uno dei paesi dell'Unione europea, si applicano, a seconda dei beni ceduti, le aliquote Iva in vigore nel paese di destinazione. In tal caso il cedente dovrà procedere alla nomina di un rappresentante fiscale estero che assolva a tutte le incombenze. Quest'obbligo viene meno, con conseguente applicazione dell'Iva italiana, qualora il valore delle cessioni non superi, per due anni consecutivi, l'importo di 154 milioni per ogni singolo Stato membro dell'Unione europea.
Quando la destinazione dei beni venduti è un paese extracomunitario, si ha una normale cessione all'esportazione (ex art.8 D.p.r. 633/72) quindi deve essere redatta la bolletta doganale di esportazione (modello Dau-export), intestata al fornitore italiano e corredata dal "visto di uscita" dal territorio della Comunità Europea, apposto sull'esemplare di ritorno, anche se il trasporto è effettuato da terzi per conto del fornitore.

SCONTRINI, RICEVUTE E FATTURE
La cessione di beni materiali via Internet, essendo assimilata alla vendite per corrispondenza, comporta l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera oo), del D.p.r. 696/96, che esonera queste cessioni dall'obbligo di certificazione fiscale (scontrino e ricevuta), nonché di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente. E' allo studio l'ipotesi di esonero totale degli obblighi di fatturazione per le cessioni via Internet, effettuate nei confronti di consumatori finali, a condizione che le transazioni avvengano tramite intermediari abilitati.</HTML>
 
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