l'art. 74 non riguarda solo i rottami:
Più precisamente, il “
reverse charge” deve essere applicato alle cessioni di rottami non ferrosi e semilavorati di metalli non ferrosi (articolo 74, comma 8, DPR n. 633/72), nonché a quelle di rottami ferrosi, semilavorati e altri materiali (comma 7) e, cioè, alle cessioni dei seguenti beni:
- rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, e dei relativi lavori;
- carta da macero e stracci;
- scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica;
- beni indicati ai punti precedenti ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio, senza modificarne la natura;
- semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
- ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie;
- ferro-leghe;
- prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili;
- graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio;
- rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori;
- semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
- rame raffinato e leghe di rame, greggio;
- nichel greggio, anche in lega;
- alluminio greggio, anche in lega;
- piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega;
- zinco greggio, anche in lega;
- stagno greggio, anche in lega;
- filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella);
- filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella);