Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

vendita auto

L

LUIGI

Ospite
Salve, una societa'vende un'autovettura, comprata scaricando il 10% della relativa iva. Ora volendola vendere supponiamo ad E. 10.000, come deve essere impostata la fatt.
imp. 1.000 + iva 20% + 9.000 esente art. 10 c. 27 quinquies? grazie.
 
no
di questa cosa ne abbiam parlato a fiumi..
non è esente art. 10.. l'esenzione si applica solo se a monte non ho detratto il 100% dell'iva..

10% + iva
90% fuori campo

saluti
 
Ti allego una risposta di un post "vecchio"

Re: vendita auto usata
Autore: Sergio (---.fastres.net)
Data: 30-Set-2005 13:54

..in effetti quando si va a rivendere un'auto avendo beneficiato della detrazione parziale all'acquisto (il 10%), la base imponibile IVA dovrebbe essere il 10% dell'imponibile totale, e non il 10% della parte non imponibile! Esemplificando:
- 5.000 x 100/102 = 4.901,96 (imponibile totale, soggetto per il 10% a IVA)

- 4.901,96 x 10% = 490,20

- 490,20 x 20% = 98,04

- 4.901,96 - 490,20 = 4.411,76

Pertanto sulla fattura si avrà:
- 4.411,76 non imponibile ex art.13
- 490,20 imponibile con IVA 98,04
 
Mi scuso umilmente.
Non è art. 10 c. 27 quinques ha ragione alberto... (lapsus pre 2001)
Scusa Luigi per la risposta troppo affrettata.
 
nn ti devi scusare, vi ringrazio tutti, il bello di questo forum e' proprio questo.
 
In realtà l'articolo 13 per la vendita di auto centra molto poco.... il 90% non imponibile è stato introdotto dalla legge 388/00 art 30 che dice, al comma 5, "per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna".
L'art. 13 parlava dei beni con iva detratta al 50%.
Il risultato è lo stesso, ma il riferimento da utilizzare è diverso.
 
è vero che l'art. 13 c.3 fa riferimento ai beni indicati alla lettera e-bis c. 2 art. 19 (scritto benissimo in quanto al comma due non c'è più manco la lettera a) che un tempo eran i cellulari, ma in ogni caso la circolare 3 04/01/1984 diceva che tale norma valeva anche per le auto per le quali l'iva è stata detratta al 50% (01/04/79-31/12/1982)..

vero è che qui si detrae al 10%.. ma l'art. 13 va bene anche per le auto.. cmq è fuori campo iva
 
Alto