LONEWOLF
Utente
Buongiorno
nel caso di una variazione catastale notificata nel corso dell'anno , poniamo il 30 aprile, la decorrenza di detta variazione ha valore dal 1 gennaio (cosi' come dettato dal D.lgs 504/1992 art.5 c.2) o dalla data della notifica.
girando in rete ho notato questo articolo della legge 342/2000, art. 74 (Attribuzione o modificazione delle rendite catastali), che riporto:
""-1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo
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Con la recente sentenza della sez. Tributaria, n. 5933 del 11/03/2010, la Corte di Cassazione ha chiarito che le variazioni delle risultanze catastali (ai fini dell'ICI, nella fattispecie esaminata) sono soggette alla regola generale che ne prevede l'efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali.
Grazie per un vostro parere.
nel caso di una variazione catastale notificata nel corso dell'anno , poniamo il 30 aprile, la decorrenza di detta variazione ha valore dal 1 gennaio (cosi' come dettato dal D.lgs 504/1992 art.5 c.2) o dalla data della notifica.
girando in rete ho notato questo articolo della legge 342/2000, art. 74 (Attribuzione o modificazione delle rendite catastali), che riporto:
""-1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo
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Con la recente sentenza della sez. Tributaria, n. 5933 del 11/03/2010, la Corte di Cassazione ha chiarito che le variazioni delle risultanze catastali (ai fini dell'ICI, nella fattispecie esaminata) sono soggette alla regola generale che ne prevede l'efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali.
Grazie per un vostro parere.
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