Scusa Alberto ma quando scrivi:
"in ogni caso è una circolare la 1 del 3/01/2001 che analizza la cosa, anche se, come giustamente rilevato da altri anche in passato, l'art. 10 27 quinquies dichiara esenti dal tributo le sole vendite che hanno per oggetto beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale dell'imposta.
Leggendo bene, detrarre il solo 10 o 15% dell'imposta significa non aver avuto il diritto alla detrazione totale, il quale è concesso solo se detraggo il 100%
quindi.."
fai venire ulteriori dubbi. E' vero che così come è scritto il pto 27-quinquies potrebbe anche essere inteso in questo senso, ma la Circolare da te citata (la 1 del 2001) è chiara al riguardo:
"La effettuazione della detrazione, anche se parziale, all'atto dell'acquisto dei veicoli, comporta che la successiva vendita, a differenza di quanto avveniva nella vigenza delle precedenti disposizioni, non puo' essere effettuata in regime di esenzione, in quanto l'art. 10, n. 27) quinquies, del DPR n. 633 del 1972 dichiara esenti dal tributo le sole cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza aver detratto, neppure in parte, la relativa imposta."
Quindi è sicuramente fuori campo IVA: la norma di riferimento non credo sia un gran problema (art. 13 o la legge 388): l'importante è che non venga registrata come operazione esente.