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URGENTE PROFESSIONISTI

M

michela

Ospite
per un professionista che utilizza l'abitazione promiscuamente i costi dell'energia elettrica, gas, telefono fisso è corretto dedurli al 50% con iva indetraibile al 100%?
grazie

[%sig%]
 
La deduzione deve essere proporzionale allo spazio utilizzato ed all'uso che se ne fa.

Comunemente tuttavia, per semplicità e per prassi, si deduce il 50% dei costi da te citati.

Anche l'iva viene detratta al 50%

ciao
 
secondo me è più corretto invece rifarsi a concetti proporzionali di detrazione..
tot. mq utilizzati per l'attività
n. pannelli radianti
ecc ecc

se i contratti non son intestati al professionista ma a privati, l'iva è indeducibile.
il costo totale pagato si deduce in proporzione

ciao
 
la deducibilità delle spese per consumi è disciplinata dall'art. 54, comma 3, ultimo periodo del DPR 917/86. Tale articolo determina nella misura del 50% del costo la deducibilità della rendita catastale di un immobile ad uso promiscuo, nonchè l'eventuale canone di locazione. La stessa regola è seguita dalle spese per servizi, nelle quali rientrano i consumi, nonchè per le spese di manutenzioni, ristrutturazioni e ammodernamento.
In materia di detraibilità dell'iva, l'art. 19, comma 4, ultimo periodo, del DPR 633/72, afferma che se un operatore sostiene spese utilizzate in parte per effettuare operazioni con diritto alla detrazione (attività professionale) ed in parte operazioni escluse (normale abitazione) occorre analizzare oggettivamente gli acquisti e ripartire il loro utilizzo in proporzione. E anche quanto affermato dalla Circ. n. 328/E del 24.12.1997, la quale suggerisce di applicare un criterio coerente come ad esempio la proporzione fra il consumo totale e la superficie occupata dallo studio del professionista nella sua abitazione.
pertanto, è corretta la registrazione del costo al 50%, ma magari rivedrei un piccola detraibilità iva.

[%sig%]
 
di questa cosa ne abbiam parlato parecchio..
il 50% di cui parla il dpr è riferito alle spese per i servizi relativi all'immobile e non alle utenze che con l'immobile nulla hanno a che vedere (il fisco in una risoluzione così si è espresso e così anche parte della dottrina)

certo, il dpr 19 c.4 dice così.. ma le spese prima devon esser debitamente documentate ed inerenti..

e se la bolletta è intestata alla moglie?
se è intestato a lui come privato?

l'iva non si detrae si cumula al costo e si detrae secondo rapporti oggettivi

questa è mia opinione
se no prendo casa in villa di 2000 mq, destino 30 mq ad ufficio e detraggo al 50% la luce di tutta casa e il riscaldamento anche.. meglio ancora se la prendo in affitto, sai che risparmio sul canone..

ciao..
 
c'e' qualche circolare ministeriale che spiega quali sono i servizi relativi all'immobile richiaramti dall'art. 54 3c.?
grazie
 
1)qual è la risoluzione in cui il fisco si è espresso in tal senso? poichè ritengo che le circolari e le risoluzioni siano appunto prassi, e non legge, ma soprattutto ritengo la dottrina solo esplicativa ma non determinante, si potrebbe discutere per ore riguardo al fatto che esistano risoluzioni favorevoli e contrarie a tale interpretazione. Come pure si potrebbero trovare sentenze di commissioni tributarie fra loro completamente contrarie poichè come noi sostengono l'una e l'altra tesi.
2)le spese possono venire debitamente riconosciute tramite un semplice contratto, con il quale la moglie riconosce il diritto al marito di beneficiare dei consumi; qualore fosse direttamente il marito ad essere, come privato intestato alle diverse utenze, non vedrei il problema, avete mai fatto una ricevuta da persona fisica a persona con partita iva per "scaricare" i vari costi relativi all'auto? con i debiti limiti di iva, logicamente!
riguardo alla villa da 2000 mq, credo che sia importante il buonsenso e non l'oggettività della regola. comunque se hai un ufficio in una villa che ha anche la piscina... beato te!
questa è la mia opinione

[%sig%]
 
"meglio ancora se la prendo in affitto, sai che risparmio sul canone.."

beh, questa è una cavolata.. l'affitto è deducibile al 50% ai sensi art. 54 dpr 917/86

mea culpa

saluti
 
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