la deducibilità delle spese per consumi è disciplinata dall'art. 54, comma 3, ultimo periodo del DPR 917/86. Tale articolo determina nella misura del 50% del costo la deducibilità della rendita catastale di un immobile ad uso promiscuo, nonchè l'eventuale canone di locazione. La stessa regola è seguita dalle spese per servizi, nelle quali rientrano i consumi, nonchè per le spese di manutenzioni, ristrutturazioni e ammodernamento.
In materia di detraibilità dell'iva, l'art. 19, comma 4, ultimo periodo, del DPR 633/72, afferma che se un operatore sostiene spese utilizzate in parte per effettuare operazioni con diritto alla detrazione (attività professionale) ed in parte operazioni escluse (normale abitazione) occorre analizzare oggettivamente gli acquisti e ripartire il loro utilizzo in proporzione. E anche quanto affermato dalla Circ. n. 328/E del 24.12.1997, la quale suggerisce di applicare un criterio coerente come ad esempio la proporzione fra il consumo totale e la superficie occupata dallo studio del professionista nella sua abitazione.
pertanto, è corretta la registrazione del costo al 50%, ma magari rivedrei un piccola detraibilità iva.
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