Non avevo letto il tuo quesito, ne leggo solo qualcuno e dall’argomento lo ritenevo un falso problema…
Presenta all’agenzia delle entrate un’istanza con cui, rappresentato che il dispositivo della sentenza è stato comunicato dalla segreteria della commissione tributaria ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, chiedi, a norma d a norma dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n, 546 e richiamata la R.M. n. 46 del 10.04.2000, il rimborso delle somme versate in pendenza del ricorso, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali. Allega all’istanza anche copia del dispositivo e della cartella esattoriale.
L’ufficio ha l’obbligo, ma questo non succede mai, con riferimento all’art. 68, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992, di procedere al rimborso del tributo e dei relativi interessi entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Peraltro, con R.M. n. 46 del 10.04.2000 è stato anche precisato che “…l’obbligo di restituzione gravante sull’Amministrazione è costituito dalla pronuncia giurisdizionale favorevole al contribuente, e non della notifica della stessa” . Ciò vuol dire che non vi è obbligo per il contribuente di notificare la sentenza favorevole al contribuente essendo sufficiente il dispositivo comunicato dalla segreteria della Commissione tributaria.
Se hai ancora delle perplessità, fatti sentire…
Ciao
T.
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