Paride01,
inserendo gli stessi dati appare allert di errore "valore non ammesso".
Verifica le istruzioni specifiche inerenti "commissioni pagamenti elettronici Codice credito H3".
Credito d’imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili (art. 22 D.L. 124/2019; art. 11-bis, comma 10, D.L. 73/2021)
Con il codice credito “H3”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:
n carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
n altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito d’imposta è previsto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, ed è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis”.
Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione adottino strumenti di pagamento elettronico nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma
5-bis del predetto articolo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Per la compensazione del credito d’imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6916”.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.