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Unico nei 90 giorni

S

stefy.gar

Ospite
Riferimento: Unico nei 90 giorni

ehm e Jo e emil? :D:D
ma dai, scherzo, va bene cosi
ciao

Sì avete ragione voi... oltretutto più di così non so come potevate spiegargliela...quindi non capisco i toni di cochise...:(
mah...
Beh buon lavoro a tutti
 

Cochise

Utente
Riferimento: Unico nei 90 giorni

Ti aggiorno sulla situazione, "Eroe indiano".
Istruzioni al modello UNICO PF 2008 pag. 98:
"2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione
può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine
il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro
258, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali
violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate
secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1."
E speriamo di chiuderla qui..........
Ti saluto.
A supporto del mio precedente post, laddove deducevo sulla misura delle sanzioni da ravvedimento nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione nei termini previsti (parere supportato anche dal mio manuale sulla d.r.), ho fatto anch’io qualche giretto per confrontarmi con altri pareri. E’ vero c’è un po’ di “confusione” nella quale ci guazzano in parecchi ed anche la stessa Agenzia delle Entrate che, diversamente dalle indicazioni da te riportate sulla compilazione della dichiarazione dei redditi, sia nella guida n. 6/2005 su come rimediare agli errori più frequenti, sia con un interventi su Fiscooggi, che ti trascrivo in copia-incolla, afferma quanto da me argomentato.
Te lo riporto affinché anche tu possa prendere conoscenza che l’interpretazione secondo il dato normativo è, appunto, quella da me sostenuta e sarei curioso di sapere con riferimento a quali norme di legge sarebbero possibili contrarie indicazioni.

"Dichiarazione omessa
Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata presentata nei termini previsti dalla legge, il contribuente ha novanta giorni di tempo per ravvedersi (per l'Unico 2002, la scadenza è, quindi, il 29 gennaio 2003).
Se le imposte sono state regolarmente versate oppure non erano dovute, è sufficiente presentare la dichiarazione omessa e pagare con modello F24 una sanzione pari a 32 euro (1/8 del minimo previsto dall'articolo 1 del Dlgs n. 471 del 1997), utilizzando il codice tributo 8911.
E' il caso di ricordare che la sanzione suddetta deve essere versata per ogni dichiarazione (redditi, Irap, Iva, 770 ordinario) compresa nell'Unico omesso.
Se, invece, le imposte non sono state versate, occorrerà presentare la dichiarazione omessa e pagare una sanzione pari al 15 per cento delle imposte dovute, con un minimo di 32 euro
"

Una buona serata
 

Jo-Vinco

Utente
Riferimento: Unico nei 90 giorni

A supporto del mio precedente post, laddove deducevo sulla misura delle sanzioni da ravvedimento nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione nei termini previsti (parere supportato anche dal mio manuale sulla d.r.), ho fatto anch’io qualche giretto per confrontarmi con altri pareri. E’ vero c’è un po’ di “confusione” nella quale ci guazzano in parecchi ed anche la stessa Agenzia delle Entrate che, diversamente dalle indicazioni da te riportate sulla compilazione della dichiarazione dei redditi, sia nella guida n. 6/2005 su come rimediare agli errori più frequenti, sia con un interventi su Fiscooggi, che ti trascrivo in copia-incolla, afferma quanto da me argomentato.
Te lo riporto affinché anche tu possa prendere conoscenza che l’interpretazione secondo il dato normativo è, appunto, quella da me sostenuta e sarei curioso di sapere con riferimento a quali norme di legge sarebbero possibili contrarie indicazioni.

"Dichiarazione omessa
Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata presentata nei termini previsti dalla legge, il contribuente ha novanta giorni di tempo per ravvedersi (per l'Unico 2002, la scadenza è, quindi, il 29 gennaio 2003).
Se le imposte sono state regolarmente versate oppure non erano dovute, è sufficiente presentare la dichiarazione omessa e pagare con modello F24 una sanzione pari a 32 euro (1/8 del minimo previsto dall'articolo 1 del Dlgs n. 471 del 1997), utilizzando il codice tributo 8911.
E' il caso di ricordare che la sanzione suddetta deve essere versata per ogni dichiarazione (redditi, Irap, Iva, 770 ordinario) compresa nell'Unico omesso.
Se, invece, le imposte non sono state versate, occorrerà presentare la dichiarazione omessa e pagare una sanzione pari al 15 per cento delle imposte dovute, con un minimo di 32 euro"

Una buona serata
e questo sai perchè?
perchè sin al 2002 la presentazione della dichiarazione avveniva all'intermediario telematico e l'impegno alla trasmissione costituiva avvenuta presentazione della dichiarazione..
dalla dichiarazione anno 2003 redditi 2002 non è piu così fa fede solo la ricevuta telematica..
indi se allora si presentava in ritardo per colpa del contribuente si pagava anche quella sanzione del 15% se la colpa era dell'intermediario, l'intermediario pagava la sanzione lui sua e il contribuente ravvedeva normalmente le imposte (circ. 192/1998)
ora invece non è piu così, indi 96 euro + ravvedimento operoso imposte dovute.
ciao
 
Riferimento: Unico nei 90 giorni

e questo sai perchè?
perchè sin al 2002 la presentazione della dichiarazione avveniva all'intermediario telematico e l'impegno alla trasmissione costituiva avvenuta presentazione della dichiarazione..
dalla dichiarazione anno 2003 redditi 2002 non è piu così fa fede solo la ricevuta telematica..
indi se allora si presentava in ritardo per colpa del contribuente si pagava anche quella sanzione del 15% se la colpa era dell'intermediario, l'intermediario pagava la sanzione lui sua e il contribuente ravvedeva normalmente le imposte (circ. 192/1998)
ora invece non è piu così, indi 96 euro + ravvedimento operoso imposte dovute.
ciao
:clap3::clap3::clap3::clap3:
 

Jo-Vinco

Utente
Riferimento: Unico nei 90 giorni

e, fisco oggi per fisco oggi:
Notiziario Fiscale dell'Agenzia delle Entrate

ove in fondo si legge chiaro chiaro:
L'omessa presentazione della dichiarazione
L'omessa presentazione della dichiarazione è regolarizzabile, a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs n. 472/97, con il pagamento della sanzione ridotta a 1/8 del minimo (32 euro, 1/8 di 258 euro), se la stessa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Resta ferma l'eventuale sanzione prevista per l'omesso versamento, ridotta a 1/8 (ossia il 3,75 per cento), dell'imposta o maggiore imposta se versata entro 30 giorni dalla scadenza e a 1/5 (cioè il 6 per cento) dell'imposta o maggiore imposta se versata oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata inoltrata la dichiarazione tardiva.

buon appetito, buon compleanno a chi compie gli anni, saluti a tutti
 
S

stefy.gar

Ospite
Riferimento: Unico nei 90 giorni

e, fisco oggi per fisco oggi:
Notiziario Fiscale dell'Agenzia delle Entrate

ove in fondo si legge chiaro chiaro:
L'omessa presentazione della dichiarazione
L'omessa presentazione della dichiarazione è regolarizzabile, a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs n. 472/97, con il pagamento della sanzione ridotta a 1/8 del minimo (32 euro, 1/8 di 258 euro), se la stessa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Resta ferma l'eventuale sanzione prevista per l'omesso versamento, ridotta a 1/8 (ossia il 3,75 per cento), dell'imposta o maggiore imposta se versata entro 30 giorni dalla scadenza e a 1/5 (cioè il 6 per cento) dell'imposta o maggiore imposta se versata oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata inoltrata la dichiarazione tardiva.

buon appetito, buon compleanno a chi compie gli anni, saluti a tutti
E con questo hai pure messo la ciliegina sulla torta (visto che siamo in clima di feste di compleanno). Bravo!!!
Certo che JONICO che aveva posto il quesito ha avuto tante di quelle informazioni che più di così...
Speriamo che cochise sia convinto...
Buon appetito a tutti!!!
 

Cochise

Utente
Riferimento: Unico nei 90 giorni

e questo sai perchè?
perchè sin al 2002 la presentazione della dichiarazione avveniva all'intermediario telematico e l'impegno alla trasmissione costituiva avvenuta presentazione della dichiarazione..
dalla dichiarazione anno 2003 redditi 2002 non è piu così fa fede solo la ricevuta telematica..
indi se allora si presentava in ritardo per colpa del contribuente si pagava anche quella sanzione del 15% se la colpa era dell'intermediario, l'intermediario pagava la sanzione lui sua e il contribuente ravvedeva normalmente le imposte (circ. 192/1998)
ora invece non è piu così, indi 96 euro + ravvedimento operoso imposte dovute.
ciao


Seducente ipotesi a giustificazione delle ondivaghe indicazioni.
Io me la stamperei se non nutrissi qualche forte dubbio che in sede contenziosa potrebbe non incontrare unanime consenso in qualche Collegio giudicante.

La Circolare da te citata si limita ad individuare le sanzioni applicabili che commisura al 15% (1/8 del 120%) delle imposte dovute da dichiarazione tardivamente presentata (con ritardo non superiore a trenta giorni) e non regolarmente e tempestivamente pagate ed a lire 62.500 (€ 32,00 1/8 di € 258) nei casi in cui dalla dichiarazione presentata non risultano imposte dovute (per ritornare a Canossa).

Io non ho incollato quel trafiletto, copiato da fiscooggi, perché lo reputo una fonte del diritto primaria, così come non reputo tale quello indicato da te.
Ho voluto soltanto evidenziare la confusione creata anche dall’Agenzia delle Entrate, nel merito dell’applicazione della norma agevolativa e che tali ondivaghe indicazioni non trovano riscontro in susseguenti norme modificative nel merito della disciplina sulle sanzioni tributarie cui il ravvedimento operoso è strettamente correlato.

Quindi, salvo che qualcuno non mi indichi con riferimento a quale norma la sanzione amministrativa applicabile al caso di omessa presentazione della dichiarazione, così come richiesto dall’art. 13 lett. c) del D.lgs n. 472/1997, non è stabilita nella misura percentuale minima del 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 258, bensì in quella di € 258,00 prescindendo dalle risultanze della dichiarazione (imposte a debito ovvero imposte versate o a credito), io sono ancora convinto del contrario.

Prendo atto, comunque, delle prese di posizione dell’AdE espresse sia nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi sia in qualche altro atto. Indicazioni che potrebbero servire per eventuali attività difensive.

Ti ringrazio per il tuo contributo.
Ciao
 
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