Nel caso di errori ed omissioni, non ancora accertati dall’Amministrazione finanziaria, quali l'omessa o errata indicazione di redditi, errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero
di indebite deduzioni dall’imponibile,
la sanzione minima prevista, pari al 100% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo:
• venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
• venga presentata una dichiarazione integrativa.