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triangolazione

demagigi

Utente
Nelle triangolazioni uno dei requisiti fondamentali è che i beni spediti direttamente dal cedente nazionale e destinati all’estero, non transitino attraverso il cessionario.
Ora, un cliente nazionale ordina della merce e chiede che stazioni temporaneamente presso di lui, per poi proseguire definitivamente al suo cliente estero (arabia saudita)
Sul ddt che noi abbiamo redatto compare il primo destinatario nazionale e quello definitivo estero.
Da parte del cliente nazionale abbiamo una comunicazione dove si comunica che la merce è destinata in arabia previo stazionamento temporaneo presso i suoi magazzini.
Non mi sembra tanto regolare, cosa ne pensate?
 

gunters

Utente
Riferimento: triangolazione

Nei convegni (numerosi) sulle triangolari a cui ho partecipato, i relatori, pressochè all'unanimità, affermavano che in questo tipo di operazioni "il cessionario italiano la merce non la dovrebbe nemmeno vedere".
Nel tuo caso, quel DDT con una destinazione intermedia presso il cessionario italiano mi sembra pericoloso.
In fondo, chi dice che il cessionario italiano non decida di cambiare la destinazione della merce?
In una manuale sull'IVA comunitaria sta scritto che l'operazione triangolare dovrebbe essere un operazione unitaria. Il cessionario italiano, avuto un ordine da un cliente estero, la ordina presso un impresa italiana e gli dice di portarla all'estero. Ovvio che un operazione siffatta sarebbe controproducente dal punto di vista commerciale.
Ti posterò gli estremi delle circolari e delle sentenze in merito, anche se mi sono accorto che in questo forum scrivono persone che controbattono alle citazioni di fonti più autorevoli di noi, in maniera apodittica.
 

demagigi

Utente
Riferimento: triangolazione

Gunters, tu parli di possibile cambio di destinazione merce da parte del cessionario, ma non solo, non é anche possibile che avvengano delle manipolazioni da parte del cessionario? che so, lavorazioni varie con incremento di valore e quindi evasione iva o sbaglio? d'accordo che nessuno potrà contestare la destinazione intra perché ci sara diversi documenti che lo provano (ddt firmato dal destinatario, fattura del vettore ecc) ma a me sembra talmente irregolare che non capisco come fà il commercialista a dire che va bene. Comunque se hai qualche circolare/sentenza, ti ringrazio
 

demagigi

Utente
Riferimento: triangolazione

Gunters, tu parli di possibile cambio di destinazione merce da parte del cessionario, ma non solo, non é anche possibile che avvengano delle manipolazioni da parte del cessionario? che so, lavorazioni varie con incremento di valore e quindi evasione iva o sbaglio? d'accordo che nessuno potrà contestare la destinazione intra perché ci sara diversi documenti che lo provano (ddt firmato dal destinatario, fattura del vettore ecc) ma a me sembra talmente irregolare che non capisco come fà il commercialista a dire che va bene. Comunque se hai qualche circolare/sentenza, ti ringrazio
ops...mi sono accorto di aver scritto qui sopra erroneamente di "destinazione intra". Confermo che é extra cee (arabia saudita)
 

gunters

Utente
Riferimento: triangolazione

Allora, come scrive Centore, la triangolare deve restare un operazione unitaria. In caso di verifica, quel DDT dal primo cedente al cessionario italiano potrebbe proprio essere la classica "zappa sui piedi". Ossia che la merce è entrata nella disponibilità giuridica ed anche di fatto del cessionario italiano.
Nella prassi cosa si fa? Il promotore della triangolare (cessionario italiano) formula una lettere di incarico al cedente dove, nel confermare l'ordinativo di merce, ne dispone la consegna ad uno spedizioniere per l'inoltro in...Arabia Saudita.
Una volta, le bollette doganali EX1 potevano essere cointestate, sia al cedente che al cessionario italiano. Ma da quanto mi dice uno spedizioniere locale, non più.
Quindi, occorrerà però che nel campo 44 del DAU sia menzionata la fattura del cedente italiano al cessionario italiano, mentre esportatore potrà risultare il cessionario italiano.
L'intestazione della bolletta di spedizione al cessionario italiano crea problemi al ricevimento della merce a destinazione. Probabilmente in quanto la dichiarazione di importazione si fa sulla base della fattura del cessionario italiano.
Il ministero delle finanze ha da tempo chiarito che non è rilevante che l'intestazione della fattura sia a nome del primo cedente.
 
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