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trasferimento quote srl

raffy

Utente
Devo fare un trasferimento di quote di una srl, mi è sorto un piccolo dubbio:
- Posso impostare un unico contratto considerato che l'acquirente è uno solo dei sei soci (gli altri rinunciano alla prelazione), e i cedenti sono due?


Grazie anticipatamente
 

raffy

Utente
Riferimento: trasferimento quote srl

Ho appena trovato quanto segue che ne dite?

Imposta di registro unica in caso di atto plurimo di cessione di quote sociali .
Lunedì 11 Gennaio 2010 00:00 GIURISPRUDENZA - SEGRETA

L’atto di cessione di quote sociali anche se contenente una pluralità di cessioni di quote è comunque soggetto ad un’unica imposta di registro in misura fissa.

Lo ha affermato la Commissione tributaria provinciale di Varese, sezione III, con la sentenza n. 122 del 6 ottobre 2009, a conferma dell’orientamento espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Como, nelle sentenze, sezione VII, n. 2 del 12 gennaio 2009 e sezione V, n. 2 del 13 gennaio 2009.

La fattispecie riguarda un ricorso avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio ha richiesto il pagamento di più imposte fisse per la cessione di quote sociali, con riferimento ad un atto con il quale sono state cedute, da parte di soggetti diversi, più quote di una società.

La tesi difensiva sosteneva che, se in un atto sono enunciati più negozi giuridici, tutti soggetti a tassa fissa, è dovuta un’unica tassa che, nel caso in oggetto, sarebbe pari a 168 euro. La conseguenza di questo orientamento è che non dovrebbero essere tassati singolarmente tutti i negozi giuridici enunciati nell’atto, ma l’atto in quanto tale e quindi, trattandosi di cessione di quote societarie, dovrebbe essere pagata una sola tassa fissa, a prescindere dal numero delle cessioni.

La questione era già stata esaminata e risolta in senso opposto nella risoluzione n. 225/E del 5 giugno 2008.

Nella citata risoluzione si affermava che l’atto avente ad oggetto più disposizioni negoziali non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, determina l’assoggettamento di ciascuna di esse ad autonoma tassazione in base al disposto dell’art. 11 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

A sostegno di quanto detto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 21 del citato D.P.R. n. 131/1986 dispone che:

□ se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente per loro intrinseca natura le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come fosse un atto distinto (comma 1);

□ se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente per loro intrinseca natura le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa (comma 2).

“ Da quanto detto deriva che il legislatore fa propria la distinzione civilistica tra collegamento negoziale e negozio complesso.

Mentre il primo si compone di singoli negozi che sono strutturalmente autonomi ed inquadrabili in distinti schemi negoziali, il secondo si caratterizza per la fusione nel contenuto di un unico contenuto di più elementi.

Ciò comporta che, nel caso del collegamento negoziale, le diverse disposizioni in esso recate conservano la loro autonoma rilevanza, trovando pertanto applicazione la previsione di cui all’art. 21, comma 1, D.P.R. n. 131/1986.

Di conseguenza all’atto di cessione di quote sociali contenente più negozi giuridici si applica l’imposta di registro in misura fissa con riferimento a ciascuno di essi.”

Né a diverse conclusioni si può giungere, secondo l’Amministrazione finanziaria, invocando il disposto dell’art. 11 della Tariffa allegata al medesimo decreto, in base al quale - per gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto la negoziazione di quote di partecipazione di società - deve essere corrisposta l’imposta di registro in misura fissa, non potendo essere condivisa l’interpretazione secondo la quale il suddetto articolo individua un’ipotesi d’imposta d’atto riferita allo strumento giuridico utilizzato, indipendentemente dai negozi in esso recati.

Tale tesi non appare però condivisibile, proprio in virtù del puntuale dato normativo recato dall’art. 11 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. Infatti, secondo quanto espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Como, sezione VII, nella sentenza n. 2 del 13 gennaio 2009, la struttura dell’imposta di registro prevede due diversi motivi di imposizione:



□ il primo attiene al tributo in maniera proporzionale e colpisce la manifestazione della capacità contribuita ed è quindi correlato al valore del bene trasferito;

□ il secondo colpisce l’atto in quanto oggetto di registrazione.È quindi in quest’ottica che trova collocazione la ratio dell’applicazione dell’imposta proporzionale, nel primo caso, e di quella fissa, nel secondo. Con riferimento a quest’ultimo, l’imposizione in misura fissa, prevista dall’art. 11 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, non risulta collegata alla natura e agli effetti che l’atto presentato alla registrazione produce, ma alla mera esecuzione di una formalità. Di conseguenza essa deve essere unica e di ammontare prestabilito dalla legge, corrispondente alla tassa richiesta quale corrispettivo del servizio di registrazione reso dallo Stato.

A conferma di quanto detto, anche la Commissione tributaria provinciale di Varese, sezione III, nella sentenza n. 122 del 6 ottobre 2009 ha rilevato che l’utilizzo dell’atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata rappresenta la normale forma contrattuale della cessione delle partecipazioni sociali, dal momento che la legge n. 310/1993 impone tale tecnica di redazione per effettuare il deposito dell’atto di trasferimento di quote, presso il competente Registro delle imprese, per un’eventuale opposizione dei terzi.

Inoltre, la natura unitaria dell’atto in parola è ulteriormente avvalorata dal fatto che si tratta di una modifica dei patti sociali e, più in particolare, la circostanza che la cessione inerisca a più quote di una società di persone non fa, quindi, perdere all’atto la sua natura unitaria.

Pertanto, la tassa fissa è dovuta in ragione dell’unica e complessa formalità di registrazione.

(Commissione tributaria provinciale Varese, Sentenza, Sez. III, 06/10/2009, n. 122)
 

Kob

Utente
Riferimento: trasferimento quote srl

Devo fare un trasferimento di quote di una srl, mi è sorto un piccolo dubbio:
- Posso impostare un unico contratto considerato che l'acquirente è uno solo dei sei soci (gli altri rinunciano alla prelazione), e i cedenti sono due?
si, secondo me puoi farlo
 
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