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Tornando al quesito ..ripartizioni spese studio

M

Mammolo

Ospite
ripartizione spese di studio tra professionisti e fatturazione senza applicazione di ritenuta di acconto.
Mi son letto le risposte del forum sul non applichi la ritenuta e li scali dai costi nel quadro Re.
Circolari a parte non mi convincono per niente.
 
C.M. 18.06.2001, n. 58/E, p. 2.3

Il rimborso deve essere documentato attraverso l’emissione di una fattura
da parte dell’intestatario delle utenze, con aliquota IVA uguale a quella cui si
riferisce la fattura originaria del costo.

Le somme rimborsate all’intestatario delle utenze non assumono alcuna valenza reddituale costituendo, di fatto, una variazione in diminuzione del costo complessivo sostenuto dal titolare dei contratti.

Non deve essere applicata la ritenuta d’acconto.

che c'è che non va?
 
Il problema della corretta disciplina tributaria del riaddebito di costi tra professionisti è stato affrontato dalla circolare 58/E del 18 giugno 2001, risposta 2.3, in cui si è specificato che il riaddebito stesso avviene con emissione di normale fattura Iva con applicazione di aliquota ordinaria, mentre sotto il profilo reddituale si è di fronte a uno storno di costo e non, propriamente, a un compenso. Dal punto di vista dell'applicazione di ritenuta d'acconto, non trattandosi di compensi per prestazioni di lavoro autonomo, non sia applicabile la disciplina dell'articolo 25 del Dpr 600/73, mentre l'emissione di una fattura con addebito di Iva rende necessario esaminare il problema in oggetto anche sotto il profilo previdenziale. Fermo restando che si tratta di un nodo piuttosto delicato e che ciascuna singola cassa di categoria è caratterizzata da una normativa autonoma, si potrebbe sostenere che, pur in presenza di una operazione che alimenta il volume d'affari, il riaddebito di costi non realizzi il presupposto di attività professionale e quindi non si renda dovuto l'addebito per rivalsa del contributo del 2 per cento. Va segnalato, tuttavia, che la questione va esaminata attentamente, in relazione alla specifica cassa di categoria, poiché alcuni enti si sono pronunciati sulla debenza del contributo integrativo in presenza di addebito di spese. E' il caso, ad esempio, della Cnpdc (Cassa previdenza dottori commercialisti), nel cui sito Internet si legge che per quanto attiene al contributo integrativo di cui all'articolo 11, legge 21/86, esso è dovuto sul volume d'affari Iva anche se si tratta di fattura emessa per mero addebito di spese.
 
che il mio maestro spirituale che mia formato professionalmente mi ricordava sempre che i contenuti delle circolari sono importanti ma in sede di contenzioso e di verifica non contano un bel niente!!!

Sempre qua nel bosco la finanza insiste ancora con sta storia che i bollati devono essere stampati entro l'anno.
 
..ops...alb. quasi in simultanea...ciao
P.S....in tutta sincerità ho fatto copia ed incolla...
 
...mi hai incuriosito..mammolo/etfolo/rodolfolo/eolo...qual'è la tua vera identità???'
 
hehehehe.. hai ragione anche tu mammolo, ma in sede di verifica non credo te lo contesteranno mai.. pensa che ad alcuni riprendono le ricaricard ed ad altri no..

ottima però franz quella precisazione sul contributo previdenziale...

ciao
 
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