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tombale - adeguamento studi

G

Gino

Ospite
Grazie Stefano ma che cosa vuol dire se l'adeguamento è stato fatto fuori o dentro la dichiarazione? Non si deve fare un versamento apposito con un f 24 e con un codice specifico per l'adeguamento?
grazie.
 
G

Gino

Ospite
Grazie Stefano ma che cosa vuol dire se l'adeguamento è stato fatto fuori o dentro la dichiarazione? Non si deve fare un versamento apposito con un f 24 e con un codice specifico per l'adeguamento?
grazie.
 
M

maurizio

Ospite
Per quanto riguarda l'indice non calcolabile a mio avviso riterrei che il contribuente sia congruo e coerente, per cui 500 €.
Il fatto che il programma dica NON CALCOLABILE non significa che trovi un'incoerenza. Oltretutto in questo caso che non è nel compiendo dei casi nelle varie circolari esplicative porterebbe ad un aggravio per il contribuente e tutto a causa di un NON CALCOLO di GERICO..
 
S

stefano

Ospite
adeguamento nell'Iva 2001. In base alle indicazioni ministeriali espresse nella circolare 54/E del 13 giugno 2001, i contribuenti che nel 1999 erano già soggetti agli studi, se intendono adeguare il volume d'affari ai risultati degli studi, devono fare l'adeguamento nella dichiarazione Iva 2001. Ai fini dell'adeguamento, i contribuenti devono indicare, nella dichiarazione Iva 2001 relativa al 2000, il maggior imponibile (quale differenza fra il volume d'affari determinato in base agli studi e quello derivante dalle operazioni registrate) e la relativa imposta nel rigo VA42. Gli importi indicati devono poi essere inclusi nel quadro VE e la differenza Iva va, pertanto, a confluire nell'Iva dovuta a saldo e deve essere versata con il codice-tributo di quest'ultima.
.........
questo è l'adeguemanto 'dentro' la dichiarazione.

Dal 2002 (mi sembra) l'adeguamento si poteva fare anche 'fuori' dichiarazione. I pagamenti vanno effettuati con il codice tributo 6494, nel caso di integrazione Iva agli studi di settore, o con il codice 6493, nel caso di integrazione Iva ai parametri.

...
 
S

stefano

Ospite
Com'e' noto il programma Gerico, nell'applicare lo studio di settore, fornisce due tipi di indicazioni:
una riguardante la congruita' del ricavo o compenso dichiarato dal contribuente rispetto a quello stimato dallo studio;
l'altra riguardante la coerenza di alcuni indici economici significativi che caratterizzano l'attivita' svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
I risultati dell'applicazione dello studio di settore possono, pertanto, produrre effetti sia sul piano della diretta esperibilita' di un accertamento (nel caso di incongruita'), sia sull'eventuale attivita' di controllo degli uffici finanziari sulla correttezza fiscale del contribuente (in caso di incoerenza).
E' chiaro che gli uffici, prima di procedere alle attivita' sopra descritte sono tenuti a una serie di accorgimenti e di cautele che la stessa circolare ministeriale 21 maggio 1999 n. 110/E raccomanda di seguire, ma cionondimeno, il valore degli indici di coerenza forniti da Gerico assume un significato molto importante agli occhi dell'amministrazione finanziaria.
In altre parole, il programma Gerico consente una valutazione sulla correttezza fiscale dei comportamenti del contribuente in base al posizionamento dell'indicatore economico all'interno di un intervallo di valori considerato normale per chi svolge l'attivita' con analoghe caratteristiche.
Il fatto che l'indice di coerenza risulti non calcolabile deriva da una incongruenza interna dello studio specifico ovvero a dati incompleti determinati nel questionario.
Prudenzialmente sarei propenso a considerare come incoerente l'indice non calcolabile, visto che l'insufficente versamento mi comporta la decadenza del condono, con conseguenze che potrebbero essere devastanti........
 
S

stefano

Ospite
per completare la risposta a gino ho trovato un trafiletto su botta e risposta finanze e contribuenti pubblicato su il sole24 ore del 5.5.2003:
6.8 In quali casi e' esclusa la definizione ai sensi del comma 3-bis?
R.Nei paragrafi da 3.6.3 a 3.6.10 della circolare 12/E del 21 febbraio 2003 sono state fornite indicazioni in ordine ai requisiti necessari per potersi avvalere della disposizione di favore contenuta nel comma 3-bis. Ad integrazione di quanto illustrato nella predetta circolare si chiarisce che non possono essere considerati congrui:
i contribuenti che risultano in linea con l'applicazione degli studi di settore o dei parametri ai fini delle imposte sui redditi ma hanno omesso la presentazione della dichiarazione Iva ovvero si sono limitati ad adeguare i ricavi e compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri solo ai fini delle imposte sui redditi senza provvedere nei termini all'adeguamento anche ai fini dell'Iva, quando lo stesso risultava dovuto;

....
pertando ok al condono 9bis per sanare l'omesso versamento iva da adeguamento ai parametri .... ma nessuna influenza sul tombale ....
 
G

Gino

Ospite
Hai proprio ragione!!!!
Nell'anno 2000 (che è proprio quello in questione) il cliente ha fatto l'adeguamento in dichiarazione!
Mi ero dimenticato di questa possibilità!
Grazie e soprattutto complimenti!!!!
ciao
 
M

maurizio

Ospite
Ma perchè prudenzialmente? Tutte le volte sento dire "PRUDENZIALMENTE".. me è incoerente o NON calcolabile? La stessa agenzia delle entrate con una circolare ritiene che il contribuente possa inviare lo studio di settore (forzando l'invio) qualora ritenga esatto la conferma del dato che porta al risultato di NON CALCOLABILE... Questo accade nel caso di richiesta di dati fondamentali per un calcolo.. ma se tali dati non esistono veramente? Perchè dovrei pagare?
Prudenzialmente va bene per 200 euro.. ma per 2000?
:eek:/
Tutto questo è pura accademia...
 
S

stefano

Ospite
hei maurizio, oggi il messenger manco si collega perche mi dice che è intasato! Ma semo proprio in tanti!
Bye
 
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