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Tfr

domenico

Utente
Riferimento: Tfr

Salve, in allegato, tratto dal notiziario fiscale, la risposta al tuo quesito.
saluti domenico.

La tassazione del trattamento di fine rapporto operata dal sostituto d’imposta, con l’aliquota calcolata sul reddito di riferimento, ha carattere provvisorio per il Tfr maturato dal 2001 ed erogato a saldo alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’articolo 19, comma 1, terzo periodo, del Tuir prevede, infatti, che "Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta" (ovvero entro il 31 dicembre successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, per i Tfr erogati da soggetti non obbligati a effettuare le ritenute di acconto - circolare n. 29/2001).

Alla luce anche dei chiarimenti contenuti nel sopra citato documento di prassi, la riliquidazione deve essere operata esclusivamente sul trattamento di fine rapporto maturato dall’1/1/2001 ed erogato a saldo alla cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo di anticipazioni/acconti precedentemente erogati. Non deve essere operata sulle mere anticipazioni e sugli acconti.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rideterminare l’aliquota media di tassazione da applicare al Tfr secondo la seguente formula:

[I(t-1) + I(t-2) + I(t-3) + I(t-4) + I(t-5)] / [R(t-1)+ R(t-2)+R(t-3)+ R(t-4)+R(t-5)] x 100

dove:

* I = imposta lorda calcolata sul reddito complessivo del contribuente (considerato al netto degli oneri deducibili e senza tener conto dei crediti d’imposta), dei cinque anni precedenti quello di insorgenza del diritto alla percezione del Tfr (t)
* R = reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d’imposta, dei cinque anni precedenti quello di insorgenza del diritto alla percezione del Tfr (t).

Il successivo comma 1-bis dell’articolo 19 del Tuir dispone altresì che:

* se in uno o più dei cinque anni precedenti quello di insorgenza del diritto non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile
* se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei cinque anni precedenti, si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 del Tuir per il primo scaglione di reddito (23 per cento). A tale riguardo, la circolare n. 29/2001 ha precisato che se la predetta aliquota ha subito variazioni nel quinquennio considerato, si deve tener conto della media delle aliquote previste per il primo scaglione di reddito nel quinquennio medesimo.
 

domenico

Utente
Riferimento: Tfr

Salve kob2, vorrai verificare quanto sotto esposto.
Emolumenti assoggettati a tassazione separata:
sono considerati arretrati a tassazione separata, così come previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR...gli emolmenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, ccnl, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 50 3 comma 2 dell'art.49.
La tassazione che viene riservata a questi importi è calcolata sulla base di un'aliquota media, ricavata in relazione alla capacità media di reddito del dipendente, NEL BIENNIO CHE PRECEDE la corresponsione.
Per quano riguarda il trattamento fiscale del TFR, ricordo che il Decreto Legislativo nr. 47 del 18 Febbario 2000, ha modificato notevolmente l'assogettamento ad IRPEF delle somme corrisposte a titolo di TFR:
L'aliquota media del TFR maturato fino al 31 Dicembre 2000, è calcolata prendendo a base limponibile annuo di riferimento, cioè un imponibile così quantificato:
somme corrisposte a titolo di TFR x 12 : mesi di commisurazione del TFR x 12
aliquota media=
imposta calcolata su imponibile annuo di riferimento x 100: imponibile.

Per le quote maturate da 1 Gennaio 2001, la tassazione è effettuata come segue.
Determinazione dell'imponibile fiscale: dal totale del TFR spettante, devono essere tolte esclusivamente le rivalutazioni già assoggettate a ad imposta sostitutiva. Non risulta più applicabile la deduzione di €. 309,87 per ogni anno di maturazione del TFR. D'all'imposta dovuta in relazione alle somme percepite a titolo di TFr, l'Amministrazione finanziaria ha consentito una detrazione pari a €. 61,97 per ogni anno di maturazione del TFR compreso nel periodo 1 Gennaio 2001- 31 Dicembre 2005.( per le frazioni di anno la somma deve essere rapportata al mese).
La tassazione diventa provvisoria, e l'Amministrazione Finanziaria provvederà a ricalcolare l'imposta dovuta, sulla base della media di reddito del contribuente nei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
Saluti domenico
 
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