<HTML>In teoria entro 15 gg. dalla cessazione del periodo di paga unitamente alle competenze per lavoro prestato, ratei ecc.
In pratica è invalsa l'usanza di pagare il mese successivo per avere il dato ISTAT di rivalutazione e in questo caso non ho mai visto richieste di rivalutazioni e/o interessi. Ovviamente posticipando il pagamento al dipendente competono gli interessi legali + rivalutazione, per la quota che supera l'importo degli interessi, da assoggettare a ritenuta fiscale.</HTML>