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Termini appello

Leb

Utente
Ricorso avverso avviso accertamento Ag.Entrate presentato a giugno 2009 e depositato presso C.T.P. a luglio 2009. Sentenza vittoriosa per il contribuente depositata dai Giudici della C.T.P. a dicembre 2010. Ora (12/01/2012) l'Agenzia delle Entrate notifica il ricorso del 05/01/2012 in appello al contribuente.
Vi chiedo, i termini per proporre appello da parte dell'Agenzia non sono già decorsi (6 mesi dal deposito della sentenza (03/12/2010)?
 

Rocco

Utente
Ritengo che l'ufficio sia nei termini.
Il termine "lungo" per l'appello fu ridotto dalla L. 69/2009 che entrò in vigore il 04/07/2009.
L'art. 58 c. 1 della L. 69/2009, nel dettare le disposizioni transitorie, stabilì che “Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice diprocedura civile e le disposizioni per la ‟attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”.
In giurisprudenza è ormai pacifico che per "giudizio instaurato" si intende non il grado, bensì l'intero processo (Cass. 3999/1998, 1358/1999, 13147/2003, ecc.) che parte dalla notificazione dell'atto introduttivo.
Pertanto essendo stato il giudizio de quo instaurato a giugno 2009, prima dell'entrata in vigore della L. 69/2009, per la proposizione dell'appello, in mancanza di notifica della sentenza all'ufficio, vale il termine lungo di 1 anno (+46 gg. per sospensione feriale).
Ciao.
 

WATCHMEN

Utente
Ritengo che l'ufficio sia nei termini.
Il termine "lungo" per l'appello fu ridotto dalla L. 69/2009 che entrò in vigore il 04/07/2009.
L'art. 58 c. 1 della L. 69/2009, nel dettare le disposizioni transitorie, stabilì che “Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice diprocedura civile e le disposizioni per la ‟attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”.
In giurisprudenza è ormai pacifico che per "giudizio instaurato" si intende non il grado, bensì l'intero processo (Cass. 3999/1998, 1358/1999, 13147/2003, ecc.) che parte dalla notificazione dell'atto introduttivo.
Pertanto essendo stato il giudizio de quo instaurato a giugno 2009, prima dell'entrata in vigore della L. 69/2009, per la proposizione dell'appello, in mancanza di notifica della sentenza all'ufficio, vale il termine lungo di 1 anno (+46 gg. per sospensione feriale).
Ciao.
Confermo è così
 

Leb

Utente
Ok. Tra l'altro nel caso in questione riccorre anche questa situazione : il decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010 (cosiddetto “decreto incentivi”) ha eliminato l’obbligo per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di ottenere l’autorizzazione a proporre appello dalla Direzione Regionale. Tale disposizione opera "per i ricorsi in appello da notificare a decorrere dal 26 marzo 2010".

Ora, vi chiedo per conferma e per evitare errori: il contribuente per il tramite del proprio difensore ha 60 giorni (termine - tra l'altro non perentorio - decorrente dalla ricezione dell'appello, quindi 12.01.2012) per presentare atto di controdeduzioni, depositandolo nella segreteria della CTR competente. Ritengo che l'atto suddetto vada notificato alla controparte Agenzia delle Entrate e all'Equitalia (altra parte appellata).
Ma presso la segreteria della CTP che ha emesso la sentenza, bisogna inviare qualcosa?
 

Rocco

Utente
Se leggi bene la norma che regola il contenzioso tributario ti accorgeresti che non è come dici. Mi riferisco in particolare all'art. 54 c. 1 del Dlgs 546/92 che rinvia espressamente all'art. 23 dello stesso decreto.
Ciao.
 

Kob

Utente
non sono d'accordo con gli altri pareri che ti sono stati forniti: per vedere se alla tua causa si applica il termine breve o il termine lungo, occorre far riferimento alla data di deposito del ricorso in commissione tributaria; se è posteriore al 4 luglio 2009, allora vale il termine dei 6 mesi (al quale andranno aggiunti i 46 gg di sospensione feriale dei termini se del caso).
Una lite per la quale notifico il ricorso e poi non mi costituisco in giudizio non è una lite pendente ... e quindi occorre far riferimento alla costituzione in giudizio al 4 luglio 2009 (e non alla notifica del ricorso).
Per quanto possa valere, su Milano, mi sono fatto rilasciare una sentenza munita di formula esecutiva dopo che erano decorsi 6 mesi dalla data del deposito (della sentenza favorevole), con il ricorso notificato ante 4 luglio 2009 e costituzione in giudizio post 4 luglio 2009 (ovviamente l'ufficio delle entrate sosteneva che era pendente ancora il termine lungo per appellare ma alla segreteria della commissione mi hanno rilasciato la sentenza munita di formula esecutiva proprio sul presupposto che la stessa fosse definitiva applicandosi alla lite in question il termine dei 6 mesi e non quello dell'anno). Alla fine anche l'ufficio si è adeguato e ha pagato.
Peraltro, in questo particolare periodo, occorre anche tener presente se la lite rientra (o non rientra) tra quelle astrattamente definibili con la sanatoria delle liti pendenti (nel caso rientri, i termini per appellare sarebbero comunque sospesi e quindi l'ufficio delle entrate sarebbe nei termini).

Ultima questione: per quanto concerne il contributo unificato, ritengo che non sia applciabile alla lite perchè antecedente alla sua introduzione (quindi si applicherebbero ancora le marche da bollo).
 

Leb

Utente
Vi ringrazio per gli interventi. In merito a quanto scritto da Kob, nelle controdeduzioni al ricorso in appello dell'Agenzia proporrò cmq l'inammissibilità dello stesso poiché fuori termine. Saranno i Giudici della CTR a valutare la situazione. Certo, cercherò di trovare giurisprudenza a supporto di questa tesi. La lite non rientra nei casi di sanatoria.

Per l'altra questione (termini entro cui depositare le controdeduzioni), leggendo meglio il D.Lgs. 546/92 (come segnalatomi da Rocco), capisco che devo depositare l'atto presso la segreteria della CTP entro 60 giorni dalla notifica del ricorso in appello dell'Agenzia. Quindi, non deposito alla CTR.
 

Rocco

Utente
Per l'altra questione (termini entro cui depositare le controdeduzioni), leggendo meglio il D.Lgs. 546/92 (come segnalatomi da Rocco), capisco che devo depositare l'atto presso la segreteria della CTP entro 60 giorni dalla notifica del ricorso in appello dell'Agenzia. Quindi, non deposito alla CTR.
Se depositi atto di controdeduzioni in appello la Commissione Tributaria adita è la CTR. E' presso quest'ultima, dunque, che devi depositare l'atto, in tante copie quante sono le parti del giudizio.
Ciao.
 
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