Salve, per quanto d'interesse, si riporta uno stralcio del
Dlgs 81/2015 /Art.20
Divieti
1)L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato
non è ammessa
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli
articoli 4 e
24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.
Si vorrà osservare sotto la nota da parte dell'ispettorato del lavoro per chiarimenti relativi al caso particolare: