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Tempo determinato e cassa integrazione

Salve, per quanto d'interesse, si riporta uno stralcio del Dlgs 81/2015 /Art.20
Divieti


1)L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.
Si vorrà osservare sotto la nota da parte dell'ispettorato del lavoro per chiarimenti relativi al caso particolare:

La nota dell’ispettorato, peró, si riferisce al periodo covid, durante tal periodo molte cose erano ammesse.
 
La nota dell’ispettorato, peró, si riferisce al periodo covid, durante tal periodo molte cose erano ammesse.
Non confondere la cosa, tu devi fare riferimento al d.lgs nr. 81/2015.Punto



Art. 20


Divieti​

1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.
 
Infatti chiedo perchè la logica dice ció ma la legge no a quanto pare
La legge non vieta assunzioni con mansioni diverse da quelle di dipendenti in cassa integrazione...e addirittura anche se della stessa mansione ma dimostrata indispensabile non può essere vietata...
 
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