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Telefonini ricaricabili

R

roberta

Ospite
Vorrei porre all'attenzione dei lettori del forum la questione della deducibilità dei costi relativi ai telefoni portatili ricaricabili (acquisto e consumi).
Secondo una interpretazione restrittiva (che è quella sostenuta dalla agenzia delle entate) le relative spese sarebbero indeducibili dato che non viene assolta la tassa di concessione governativa uso affari. La possibilità di dedurre i costi al 50% esiste se si versa spontaneamente la tassa di c.g.
Poi c'è il problema della documentazione. La ricarica può essere fatta presso sportelli bancomat, con l'home banking, sportelli lotto, etc, etc, .....
 
A

alberto

Ospite
anche secondo me non puoi detrarre nulla delle ricariche fatte al bancomat anche se si legge su riviste specializzate che: integrando coi tuoi dati la ricevuta rilasciata dallo sportello bancomat e trovando la stessa ricevuta riscontro nel tuo conto corrente, dedurresti il 50% del solo costo.

non ci son pronuncie ministeriali al riguardo..
dedurre tale costo cosi documentato andrebbe sicuramente verso un contenzioso.

c'è chi classifica tale ricarica come una utenza family...
io non detrarrei nulla, ma è solo una mia opinione personale.
è vero che le tariffe dei cell ricaricabili son più elevate di quelle con utenza affari gravate dalla concessione governativa, ma in fin dei conti dipende dall'uso che se ne fa.. se il consumo in traffico telefonico è elevato, tanto vale far il contratto, registrare le fatture e tutto ok....
se il consumo è minimo, secondo me entrare in un contenzioso che ci sarebbe senz'altro visto che il fisco mai ha detto nulla al riguardo di dette detrazioni bancomat... beh.... è tutto da valutare.

se scorri il forum utilizzando la stringa di ricerca, troverai altri interventi su questo tema...
ciao
 
A

alberto

Ospite
cmq, leggi anche questo articolo:

"
Il caso della settimana
Il regime fiscale dei telefonini a scheda prepagata



Una società di capitali ha acquistato e attivato per i propri dipendenti dei cellulari a scheda prepagata. Il responsabile amministrativo della società desidera sapere in quale misura siano deducibili dal reddito d'impresa i relativi costi.

L'art. 67, comma 10bis, del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce la parziale deducibilità dal reddito d'impresa dei costi relativi ai telefonini cellulari. In particolare, secondo tale disposizione: deducibili nella misura del 50 per cento>.
Il limite del 50%, posto alla deducibilità dei costi relativi al servizio radiomobile pubblico, nasce probabilmente dalla convinzione, diffusa nel 1991, anno in cui la norma e' stata introdotta nel nostro ordinamento, che il telefono cellulare costituisse un bene di lusso di uso promiscuo, sostanzialmente superfluo per lo svolgimento di una attività imprenditoriale.
Per quanto riguarda il campo di applicazione della disposizione, se da un lato non si pongono particolari problemi con riferimento ai telefoni cellulari con contratto di abbonamento, alcuni dubbi sorgono, invece, in merito all'applicabilità del limite di deducibilità ai costi dei telefonini con schede prepagate.
L'art. 67, infatti, prende in considerazione espressamente soltanto le apparecchiature terminali per le quali è previsto il pagamento della ; e, secondo l'opinione prevalente, la tassa di concessione non si applicherebbe alle schede prepagate.
In effetti, l'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 prevede il pagamento della tassa di concessione governativa per la nella misura di e di lire 25.000 per le utenze di affari.
Considerato che la licenza cui si riferisce l'art. 21 e' quella prevista dall'art. 318 del codice postale per l'esercizio di stazioni radioelettriche, si ritiene che la tassa di concessione governativa non dovrebbe trovare applicazione con riguardo alle schede prepagate. Secondo il giudizio espresso dalla dottrina prevalente, infatti, i telefoni cellulari funzionanti con schede prepagate non necessitano di licenze o documenti sostitutivi, in quanto non sono assimilabili ad una stazione radioelettrica. Di fatto, il loro utilizzo e' estraneo alla stipulazione di un contratto di abbonamento che, in quanto documento sostitutivo della licenza, e' l'unico atto che può essere assoggettato alla tassa. Alcuni autori, peraltro, ritenendo ingiustificata una disparità di trattamento tra le diverse tipologie di telefoni cellulari, affermano che i possessori di schede prepagate dovrebbero versare autonomamente la tassa di concessione governativa (Cfr. M. Reggi: in Corriere Tributario n. 41/1997; C. Ciampolillo: , in Il fisco n. 11/2000). Tale tesi, tuttavia, a parere dello scrivente, non può essere condivisa. Secondo la nota all'art. 21, infatti, . E nel caso del traffico telefonico prepagato, la mancanza del canone di abbonamento da pagare, rende, in ogni caso, impossibile assolvere la tassa nel modo stabilito dalla legge. In base alla circostanza che i telefoni a scheda prepagata non sono soggetti alla tassa di concessione governativa, e' stato sostenuto che non sarebbe applicabile nei loro confronti la disciplina di cui all'art. 67. In pratica, secondo questo orientamento, i costi relativi ai telefoni cellulari in questione sarebbero integralmente deducibili, se effettivamente utilizzati nell'esercizio d'impresa. Questa soluzione, tuttavia, basandosi esclusivamente su un'interpretazione letterale della norma, non convince affatto.
E evidente, infatti, che il legislatore riferendosi alle apparecchiature per le quali e' previsto il pagamento della tassa intendeva senza dubbio riferirsi ai telefoni cellulari in genere. La ratio di questa norma, infatti, e' quella di rendere indeducibili quella parte dei costi di acquisto e di gestione del terminale del servizio radiomobile, che seppur in forza di una finzione giuridica, e' imputabile all' uso personale e quindi e' estranea all'esercizio d'impresa. Tale ratio, benché da molti criticata, ha una sua validità sia con riferimento ai cellulari utilizzati mediante abbonamento sia a quelli che si avvalgono di schede prepagate. Non si vede, infatti, nessuna ragione per distinguere, riguardo al regime di deducibilità dei costi, tra l'utilizzo del telefono cellulare mediante contratto di abbonamento ovvero mediante scheda prepagata.
A sostegno di questa tesi, inoltre, vi e' la considerazione, che nel 1991, quando fu introdotta la norma, tutti i telefoni cellulari erano soggetti alla tassa di concessione governativa. Non essendo ancora presenti sul mercato i cellulari a scheda prepagata, e' evidente che il riferimento alla tassa di concessione governativa non contrastava, bensì era coerente, con la volontà del legislatore di ricondurre nel campo di applicazione della norma la telefonia mobile in generale.

Risposta a cura di:
Sebastiano Di Diego, dottore Commercialista in Ancona

Fonte: Azienda e fisco- Quindicinale di attualità e pratica tributaria, Ipsoa Editore "

ciao
 
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