1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.955 euro (1), se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.
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Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione
di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo
49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta
un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di
lavoro, di importo pari:
a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al
rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000
euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 32.000
euro ma non a 40.000 euro.