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tassazione forme individuali di previdenza

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fabriz

Ospite
Ho letto su una rubrica dell'esperto risponde del Sole 24 ore che qualora la rendita erogata dalle forme di previdenza individuale(PIP) sia inferiore al 50% dell'assegno sociale ( quindi 2200 euro annui circa) il contraente assicurato puo farsi liquidare integralmente il capitale accumulato e in questo caso l'erogazione non viene assogettata ad alcuna imposta.

Mi potreste dare conferma di ciò??

Grazie
 
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