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<HTML>sotto il profilo civilistico lo devi valutare secondo l'art 2426 (residua possibilità di utilizzo)
sotto il profilo fiscale devi attenerti alle limitazioni previste dall'articolo 67 tuir
tradotto vuol dire che ai fini civilistici l'organo amministrativo può fare quello che vuole basta che quel comportamento sia giustificato, motivato e indicato in nota integrativa.
ai fini fiscali ti devi attenere alle disposizioni dell'art. 67 tuir provvedendo ad effettuare delle riprese in aumento in sede di dichiarazione dei redditi</HTML>
<HTML>Grazie, una precisazione: ma se la nuova vita utile residua mi determina un valore di ammortamenti non recuperabile attraverso il normale uso, come mi devo comportare sotto il profilo civilistico? E per finire, se ho ben compreso la risposta, operare una svalutazione contabile è civilisticamente errato?</HTML>