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svalutazione crediti

sole81

Utente
qualcuno mi può spiegare la differenza fra il conto perdite su crediti e il conto crediti insoluti?
dal punto di vista fiscale quando sono deducibili le perdite su crediti? mi potete fare un esempio?
è importante...
grazie!
 
Riferimento: svalutazione crediti

qualcuno mi può spiegare la differenza fra il conto perdite su crediti e il conto crediti insoluti?
dal punto di vista fiscale quando sono deducibili le perdite su crediti? mi potete fare un esempio?
è importante...
grazie!

la voce crediti insoluti può contenere dei crediti che sono ancora recuperabili in quanto l'insoluto può derivare da cause diverse dalla volontà di non pagare.
la voce perdite su crediti afferisce invece a crediti che molto probabilmente non si potranno più recuperare.
Le perdite su crediti sono deducibili per l'intero loro ammontare nell'esercizio in cui viene aperta la procedura fallimentare. Per le perdite di modesto importo è prevista la loro deducibilità (sempre sulla base di elementi certi) laddove il costo del professionista avvocato sarebbe antieconomico rispetto il loro possibile recupero.(cfr. art. 101, comma 5 TUIR).
saluti
 
Riferimento: svalutazione crediti

Il conto perdite su crediti lo si impiega per dedurre quelli che sono i crediti non più esigibili nell'anno corrente o meglio nell'esercizio in cui si è aperta la prodecura fallimentare a differenza del conto sopravvenienze passive che utilizzerai per la deducibilità parziale(40%) dei crediti riferiti ad anni passati ai quali , se esistenti, sono già stati detratti i F.DO SVALUTAZIONE SPECIFICA E GENERICA riferiti a quel credito e che per i quali non ci sono più speranze di recupero...
 
Riferimento: svalutazione crediti

la voce crediti insoluti può contenere dei crediti che sono ancora recuperabili in quanto l'insoluto può derivare da cause diverse dalla volontà di non pagare.
la voce perdite su crediti afferisce invece a crediti che molto probabilmente non si potranno più recuperare.
Le perdite su crediti sono deducibili per l'intero loro ammontare nell'esercizio in cui viene aperta la procedura fallimentare. Per le perdite di modesto importo è prevista la loro deducibilità (sempre sulla base di elementi certi) laddove il costo del professionista avvocato sarebbe antieconomico rispetto il loro possibile recupero.(cfr. art. 101, comma 5 TUIR).
saluti

E' vero che l'inizio di procedura concorsuale è quella diciamo più facile da praticare nel caso si voglia mettere a perdita un credito insoluto, ma non è la sola possibilità, anzi a volte questa è impossibile che si realizzi se si ha a che fare con un creditore non fallibile in quanto piccolo.
I requisiti fiscali per mettere a perdita un credito sono in verità descritti nell'art. 101 del TUIR con una locuzione che vuol dire tutto e niente servono gli "elementi certi e precisi" che poi ognuno interpreta a modo suo.
 
Riferimento: svalutazione crediti

Ma se un credito ritenuto ormai perso e quindi contabilizzato come tale (poichè in corso una procedura fallimentare), si dovesse recuperare a distanza di anni quando verrà totalmente liquidato l'attivo del creditore fallito, si deve considerare come sopravvenienza attiva, o altro?
Grazie
Barbara
 
Riferimento: svalutazione crediti

Ma se un credito ritenuto ormai perso e quindi contabilizzato come tale (poichè in corso una procedura fallimentare), si dovesse recuperare a distanza di anni quando verrà totalmente liquidato l'attivo del creditore fallito, si deve considerare come sopravvenienza attiva, o altro?
Grazie
Barbara

E' sopravvenienza attiva
 
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