Nella fattispecie:
malattia dal Dicembre 2010, diritto alla indennità per un periodo pari a 180 giorni (6 mesi) quindi Dicembre 2010-Maggio 2011, al 100%;
dal 181esimo al 270esimo ( Giugno-Agosto2011 = 90 gg) al 50%.
Per opportuna conoscenza ti propongo lo stralcio della norma contrattuale:
Per le assenze per malattia all’operaio sarà corrisposto:
a) a partire dal primo giorno lavorativo di assenza fino al 180° giorno un’integrazione del
trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale (art. 18, ultimo
comma) netta;
b) dal 181° giorno al 270° corresponsione del 50% della retribuzione globale.