A
alberto.
Ospite
Il Sole 24Ore 30.12.2006 p. 23
Italia Oggi 30.12.2006 p. 37-38
L'applicazione del reverse-charge nell'ambito del settore edile era stata
inizialmente prevista dall'art. 35, c. 5 del D.L. n. 223/2006, convertito
dalla legge 4.08.2006, n. 248, che, tuttavia, non ha trovato applicazione in
quanto l'entrata in vigore della norma era rinviata alla data in cui la
Commissione Europea ne avesse autorizzato l'adozione da parte dello Stato
italiano.
· L'art. 1, c. 44 della legge finanziaria per il 2007 ha sostituito il c. 6
dell'art. 17 del Dpr n. 633/1972, prevedendo che il meccanismo dell'inversione
contabile (cosiddetto reverse-charge) si applichi a talune prestazioni di
servizi rese nel settore edile, nonché ad ulteriori fattispecie, per le
quali ultime è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dei
competenti organi dell'Unione Europea. In particolare, per quanto riguarda
il settore edile la lett. a) del citato art. 17, c. 6, dispone che il
reverse-charge si applica "a) alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che svolgono l'a ttività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore". La previsione, in assenza di uno
specifico termine di decorrenza, trova applicazione dal 1.01.2007, data di
entrata in vigore della medesima legge finanziaria e, pertanto, il
meccanismo dell'inversione contabile si rende applicabile alle operazioni
per le quali a partire da tale data sarà emessa fattura, o sarà effettuato
il pagamento del corrispettivo o di parte di esso. Si ritiene, tuttavia, che
possano considerarsi emesse correttamente anche le fatture per le quali, a
seguito dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 69/2006, le
modalità dell'inversione contabile siano state applicate anteriormente al
1.01.2007. Ciò al fine di tutelare il legittimo affidamento sulla vigenza
della norma recata dall'art. 35, c. 5 del D.L. n. 223/2006, suscitato nei
contribuenti dal l'introduzione della richiamata normativa comunitaria,
nelle more della richiesta dell'autorizzazione degli Organi comunitari,
prevista dallo stesso art. 35.
· Tale meccanismo, peraltro, non sembra applicabile alle società consortili.
Il Sole 24Ore 2.01.2007 p. 19
Il meccanismo del reverse charge nel settore dell'edilizia, previsto dalla
Finanziaria 2007, interessa tutti i contribuenti che utilizzano un codice di
attività indicato nella sezione F della tabella Atecofin (codici da 45.11.0
a 45.50.0). Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il sistema del
reverse charge si applica alle operazioni di subappalto poste in essere da
un contribuente la cui attività rientra nella sezione delle attività
economiche Atecofin (2004). Sel'operazione è posta in essere da un
contribuente la cui attività rientra tra quelle di cui alla sezione F, deve
essere applicata l'inversione contabile e l'eventuale imposta assolta dall'appaltatore
principale o dal subappaltatore potrebbe essere considerata indeducibile. E',
quindi, necessario prestare attenzione all'effettiva attività svolta dal
prestatore.
F COSTRUZIONI
45 COSTRUZIONI
45.1 PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
45.11 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12 Trivellazioni e perforazioni
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni
45.2 EDILIZIA E GENIO CIVILE
45.21 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria
civile
45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 Lavori di ingegneria civile
45.22 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di
edifici
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di
edifici
45.23 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti
sportivi
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti
sportivi
45.24 Costruzione di opere idrauliche
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche
45.25 Altri lavori speciali di costruzione
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione
45.3 INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO
45.31 Installazione di impianti elettrici
45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici
45.32 Lavori di isolamento
45.32.0 Lavori di isolamento
45.33 Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.34 Altri lavori di installazione
45.34.0 Altri lavori di installazione
45.4 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI
45.41 Intonacatura
45.41.0 Intonacatura
45.42 Posa in opera di infissi
45.42.0 Posa in opera di infissi
45.43 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.45 Altri lavori di completamento degli edifici
45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici
45.5 NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA
DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE
45.50 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la
demolizione, con
manovratore
45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la
demolizione, con manovratore
Italia Oggi 30.12.2006 p. 37-38
L'applicazione del reverse-charge nell'ambito del settore edile era stata
inizialmente prevista dall'art. 35, c. 5 del D.L. n. 223/2006, convertito
dalla legge 4.08.2006, n. 248, che, tuttavia, non ha trovato applicazione in
quanto l'entrata in vigore della norma era rinviata alla data in cui la
Commissione Europea ne avesse autorizzato l'adozione da parte dello Stato
italiano.
· L'art. 1, c. 44 della legge finanziaria per il 2007 ha sostituito il c. 6
dell'art. 17 del Dpr n. 633/1972, prevedendo che il meccanismo dell'inversione
contabile (cosiddetto reverse-charge) si applichi a talune prestazioni di
servizi rese nel settore edile, nonché ad ulteriori fattispecie, per le
quali ultime è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dei
competenti organi dell'Unione Europea. In particolare, per quanto riguarda
il settore edile la lett. a) del citato art. 17, c. 6, dispone che il
reverse-charge si applica "a) alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che svolgono l'a ttività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore". La previsione, in assenza di uno
specifico termine di decorrenza, trova applicazione dal 1.01.2007, data di
entrata in vigore della medesima legge finanziaria e, pertanto, il
meccanismo dell'inversione contabile si rende applicabile alle operazioni
per le quali a partire da tale data sarà emessa fattura, o sarà effettuato
il pagamento del corrispettivo o di parte di esso. Si ritiene, tuttavia, che
possano considerarsi emesse correttamente anche le fatture per le quali, a
seguito dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 69/2006, le
modalità dell'inversione contabile siano state applicate anteriormente al
1.01.2007. Ciò al fine di tutelare il legittimo affidamento sulla vigenza
della norma recata dall'art. 35, c. 5 del D.L. n. 223/2006, suscitato nei
contribuenti dal l'introduzione della richiamata normativa comunitaria,
nelle more della richiesta dell'autorizzazione degli Organi comunitari,
prevista dallo stesso art. 35.
· Tale meccanismo, peraltro, non sembra applicabile alle società consortili.
Il Sole 24Ore 2.01.2007 p. 19
Il meccanismo del reverse charge nel settore dell'edilizia, previsto dalla
Finanziaria 2007, interessa tutti i contribuenti che utilizzano un codice di
attività indicato nella sezione F della tabella Atecofin (codici da 45.11.0
a 45.50.0). Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il sistema del
reverse charge si applica alle operazioni di subappalto poste in essere da
un contribuente la cui attività rientra nella sezione delle attività
economiche Atecofin (2004). Sel'operazione è posta in essere da un
contribuente la cui attività rientra tra quelle di cui alla sezione F, deve
essere applicata l'inversione contabile e l'eventuale imposta assolta dall'appaltatore
principale o dal subappaltatore potrebbe essere considerata indeducibile. E',
quindi, necessario prestare attenzione all'effettiva attività svolta dal
prestatore.
F COSTRUZIONI
45 COSTRUZIONI
45.1 PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
45.11 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12 Trivellazioni e perforazioni
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni
45.2 EDILIZIA E GENIO CIVILE
45.21 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria
civile
45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 Lavori di ingegneria civile
45.22 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di
edifici
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di
edifici
45.23 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti
sportivi
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti
sportivi
45.24 Costruzione di opere idrauliche
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche
45.25 Altri lavori speciali di costruzione
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione
45.3 INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO
45.31 Installazione di impianti elettrici
45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici
45.32 Lavori di isolamento
45.32.0 Lavori di isolamento
45.33 Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.34 Altri lavori di installazione
45.34.0 Altri lavori di installazione
45.4 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI
45.41 Intonacatura
45.41.0 Intonacatura
45.42 Posa in opera di infissi
45.42.0 Posa in opera di infissi
45.43 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.45 Altri lavori di completamento degli edifici
45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici
45.5 NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA
DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE
45.50 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la
demolizione, con
manovratore
45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la
demolizione, con manovratore