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sul reverse charge in edilizia

A

alberto.

Ospite
Il Sole 24Ore 30.12.2006 p. 23

Italia Oggi 30.12.2006 p. 37-38


L'applicazione del reverse-charge nell'ambito del settore edile era stata
inizialmente prevista dall'art. 35, c. 5 del D.L. n. 223/2006, convertito
dalla legge 4.08.2006, n. 248, che, tuttavia, non ha trovato applicazione in
quanto l'entrata in vigore della norma era rinviata alla data in cui la
Commissione Europea ne avesse autorizzato l'adozione da parte dello Stato
italiano.

· L'art. 1, c. 44 della legge finanziaria per il 2007 ha sostituito il c. 6
dell'art. 17 del Dpr n. 633/1972, prevedendo che il meccanismo dell'inversione
contabile (cosiddetto reverse-charge) si applichi a talune prestazioni di
servizi rese nel settore edile, nonché ad ulteriori fattispecie, per le
quali ultime è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dei
competenti organi dell'Unione Europea. In particolare, per quanto riguarda
il settore edile la lett. a) del citato art. 17, c. 6, dispone che il
reverse-charge si applica "a) alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che svolgono l'a ttività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore". La previsione, in assenza di uno
specifico termine di decorrenza, trova applicazione dal 1.01.2007, data di
entrata in vigore della medesima legge finanziaria e, pertanto, il
meccanismo dell'inversione contabile si rende applicabile alle operazioni
per le quali a partire da tale data sarà emessa fattura, o sarà effettuato
il pagamento del corrispettivo o di parte di esso. Si ritiene, tuttavia, che
possano considerarsi emesse correttamente anche le fatture per le quali, a
seguito dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 69/2006, le
modalità dell'inversione contabile siano state applicate anteriormente al
1.01.2007. Ciò al fine di tutelare il legittimo affidamento sulla vigenza
della norma recata dall'art. 35, c. 5 del D.L. n. 223/2006, suscitato nei
contribuenti dal l'introduzione della richiamata normativa comunitaria,
nelle more della richiesta dell'autorizzazione degli Organi comunitari,
prevista dallo stesso art. 35.

· Tale meccanismo, peraltro, non sembra applicabile alle società consortili.



Il Sole 24Ore 2.01.2007 p. 19
Il meccanismo del reverse charge nel settore dell'edilizia, previsto dalla
Finanziaria 2007, interessa tutti i contribuenti che utilizzano un codice di
attività indicato nella sezione F della tabella Atecofin (codici da 45.11.0
a 45.50.0). Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il sistema del
reverse charge si applica alle operazioni di subappalto poste in essere da
un contribuente la cui attività rientra nella sezione delle attività
economiche Atecofin (2004). Sel'operazione è posta in essere da un
contribuente la cui attività rientra tra quelle di cui alla sezione F, deve
essere applicata l'inversione contabile e l'eventuale imposta assolta dall'appaltatore
principale o dal subappaltatore potrebbe essere considerata indeducibile. E',
quindi, necessario prestare attenzione all'effettiva attività svolta dal
prestatore.

F COSTRUZIONI

45 COSTRUZIONI

45.1 PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE

45.11 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

45.12 Trivellazioni e perforazioni

45.12.0 Trivellazioni e perforazioni

45.2 EDILIZIA E GENIO CIVILE

45.21 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria
civile

45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici

45.21.2 Lavori di ingegneria civile

45.22 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di
edifici

45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di
edifici

45.23 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti
sportivi

45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti
sportivi

45.24 Costruzione di opere idrauliche

45.24.0 Costruzione di opere idrauliche

45.25 Altri lavori speciali di costruzione

45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione

45.3 INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN UN FABBRICATO

45.31 Installazione di impianti elettrici

45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici

45.32 Lavori di isolamento

45.32.0 Lavori di isolamento

45.33 Installazione di impianti idraulico-sanitari

45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari

45.34 Altri lavori di installazione

45.34.0 Altri lavori di installazione

45.4 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI

45.41 Intonacatura

45.41.0 Intonacatura

45.42 Posa in opera di infissi

45.42.0 Posa in opera di infissi

45.43 Rivestimento di pavimenti e di muri

45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri

45.44 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

45.45 Altri lavori di completamento degli edifici

45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici

45.5 NOLEGGIO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA COSTRUZIONE O LA

DEMOLIZIONE, CON MANOVRATORE

45.50 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la
demolizione, con

manovratore

45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la
demolizione, con manovratore
 
Ciao Alberto,buon anno, premesso che non mi sono ancora diletto + di tanto in finanziaria, sono rimasto ai punti oscuri "del revere charge" tra questi i noli a caldo ed a freddo, ti risulta che siano da fatturare con il meccanismo dell'inversione contabile?
Saluti.-
 
il noleggio a caldo (con conducente) è attività compresa, 45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore, quindi rientra nel meccanismo.

buon anno a te
 
Grazie Alberto,
colui che opera in subappalto emette fatture senza indicazione separata dell'iva
o quest'ultima continuerà ad essere indicata ma sarà in ogni caso indetraibile poiché sarà contabilizzata dall'appaltatore principale?
Ciao
 
Qui trovi la circolare che chiarisce diversi punti:

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2006/12/edilizia_reverse_charge301206.shtml?uuid=704d9370-97ec-11db-876c-00000e251029&DocRulesView=Libero#

Ciao
 
Domanda: io che ho un'impresa codice ATECOFIN 45211 e lavoro in prevalenza per enti pubblici ma anche in subappalto per altre imprese, se non ho capito male dalla lettura della circolare

-tutte le prestazioni di servizi eseguite nei miei confronti rientreranno nel reverse-charge solo per il fatto che sono impresa edile tranne il caso in cui io rivesta la qualifica di committente o utilizzatore finale della prestazione giusto?
-tutte le prestazioni di servizi dipendenti o meno da un formale contratto di subappalto che io dovessi eseguire nei confronti di un'altra impresa edile rientrante nei codici della sezione F sarà soggetta al reverse charge, a meno che la prestazione non sia eseguita nei confronti del committente e quindi l'impresa edile rivesta la qualifica di utilizzatore finale del servizio
- sono invece escluse le forniture con posa in opera

Quest'ultimo punto è già più complicato "come si stabilisce se è escluso o meno, in base alla prevalenza del bene sulla prestazione?"

Sto in questo periodo svolgendo in subappalto attività di manutenzione nei confronti dell'appaltatore principale su beni di un ente pubblico e chiaramente non è solo manodopera ma come stabilisco se devo o meno applicare l'iva? Se nel dubbio applico il reverse charge?
 
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