<HTML>Dal quesito sembrerebbe che trattasi di una sostituzione di un cancello gia esistente o comunque di un ammodernamento.
Se cosi fosse, la spesa è attratta dalla disposizione ex art.67 Tuir "costi di manutenzione, trasformazione e ammodernamenti".
Tali costi, a scelta del contribuente possono essere considerati incrementativi, oppure dedotti entro il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni maeriali ammortizzabili, tenendo presente le esigenze del comma 7, art. 67 citato.
Resta comunque chiaro che anche se fosse un elemento "nuovo" da addizionare all'intero complesso immobiliare, il trattamento di cui sopra non cambierebbe.</HTML>