“Il corretto operato nella trasmissione telematica” si estrinseca nella richiesta di copia della comunicazione e dell’originale della dichiarazione. In assenza, è indubbio che la dichiarazione è stata omessa e nei confronti del fisco chi ne risponde è il contribuente, salvo, naturalmente, il diritto di attivare tutte le azioni legali volte a richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali nei casi di comprovata responsabilità del professionista. Se così non fosse non avrebbero modificato la norma che prevedeva che l’impegno a trasmettere la dichiarazione all’Agenzia per via telematica costituiva per il contribuente ricevuta e prova della presentazione.
Eccepibile quanto si vuole ma è questa la portata della norma. Non avrebbe, altrimenti, giustificazione alcuna la modifica del dato normativo. Sentire il parere dell’ufficio territoriale dell’AdE è un fatto ineludibile. Chi non discute con il funzionario incaricato allorché perviene un atto di contestazione? Chi non vorrebbe chiudere la questione “bonariamente”? Se c’è qualcuno “disponibile” nessuno rifiuta "regali"... ma tutto questo non ha niente a che vedere con la portata della norma...