Salve Barbara; l’art. 4 del DLgs nr.151-01, c-5 (Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo) prevede:
Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, e' possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3 ( sgravio contributivo del 50%).
Le lavoratrici delle aziende di cui al capo XI ( art.66 ) che possono godere dello sgravio sono quelle individuate dalla legge 546/87 e cioè “lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali”
Probabilmente ti è sfuggito, ma anche la circolare Inps da te indicata, precisamente al punto 3.2 ( Sgravio ad aziende in cui operano lavoratrici autonome), fa riferimento e riporta (allegato 2 della circolare), quali sono le aziende che potranno beneficiarne, cioè quelle espressamente identificate dalla Legge 546/1987.
Saluti domenico