la legge ici regola il caso dell'espropriazione all'art.16 dlgs 504/92... ma sinceramente non credo il tuo caso vi rientri...
vedi la cm 156/e/2000
"Con C.M. 156/E/2000, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile all’amministrazione
giudiziaria dei beni oggetto di sequestro penale, di cui alla L. 31.05.1965, n. 575,
cd. “sequestro anti-mafia”, la disciplina relativa all’eredità giacente dettata dall’art.
131 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e dall’art. 19 del D.P.R. 4.02.1988, n. 42.
Le motivazioni di tale indirizzo interpretativo si fondano sulla provvisorietà della
situazione determinatasi in pendenza di sequestro. Si evidenzia, nella circolare citata,
che, in attesa della confisca o della restituzione al proprietario, il titolare dei beni non
è individuato a titolo definitivo e, per questo motivo, non ha la disponibilità dei
medesimi. La veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che assumerà, con
effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati e, quindi, il soggetto passivo
d’imposta sarà individuato a posteriori, seppure con effetto ex tunc (nello Stato o
nell’indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con
la restituzione dei beni). L’amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, opera
dunque nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del
patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato. Lo stesso, pertanto, non
assume, al pari del curatore dell’eredità giacente, un’autonoma soggettività tributaria,
ma opera quale rappresentante in incertam personam, applicando le regole dettate
dall’art. 131 del Tuir e dall’art. 19 del D.P.R. 42/1988, secondo le indicazioni della C.M.
156/2000.
La provvisorietà della titolarità dei beni sequestrati si rileva anche nella fattispecie di
sequestro giudiziario.
Nel caso di specie vi è la compresenza di due o più proprietari, cioè un soggetto si
afferma proprietario in contrasto con l’altra parte, determinando una situazione d’incertezza che si protrarrà fino alla chiusura della vicenda giurisdizionale, quando sarà
individuato, a titolo definitivo e con effetto retroattivo, il soggetto titolare dei beni
sequestrati e, quindi, l’effettivo soggetto passivo d’imposta.
Il custode in pendenza di giudizio ed in via provvisoria opera quale rappresentante
in incertam personam e cura la gestione delle somme versate alla custodia.
Pertanto, anche nell’ipotesi prospettata, trovano applicazione le regole sull’eredità
giacente recate dall’art. 131 del Tuir e dall’art. 19 del D.P.R. 42/1988.
Il custode giudiziario è, pertanto, tenuto a presentare, nei termini ordinari, le
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta interessati dalla custodia
giudiziaria (con l’esclusione del periodo d’imposta nel corso del quale essa cessa),
con il conseguente obbligo di effettuare i versamenti dei tributi ivi liquidati in via
provvisoria. Il custode giudiziario dovrà, inoltre, effettuare le comunicazioni previste
dall’art. 19, c. 2, lett. c) del citato D.P.R. 42/1988, mentre non sussiste l’obbligo della
tenuta delle scritture contabili, se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13 del
D.P.R. 29.09.1973, n. 600.
Per quanto concerne la sostituzione d’imposta, si osserva che la Corte di Cassazione,
con sentenza n. 2646 del 18.04.1983, ha enunciato il principio secondo cui, ai fini
dell’effettuazione delle ritenute alla fonte in sede di distribuzione di dividendi, non
assume autonoma rilevanza l’eredità giacente, in quanto la stessa, ancorché destinataria
materiale degli utili distribuiti, non si configura come soggetto passivo della relativa
obbligazione tributaria.
In conformità all’orientamento espresso nella citata sentenza, si ritiene, pertanto, che
non assume rilevanza nel caso di specie, ai fini dell’adempimento degli obblighi a
carico del sostituto d’imposta, la custodia giudiziaria.
Conseguentemente, ferma restando l’applicabilità della disciplina in materia di eredità
giacente relativamente alle modalità di determinazione del reddito ed agli obblighi
strumentali del custode, il sostituto dovrà porre in essere gli adempimenti comunque
a suo carico facendo riferimento, ai fini della determinazione della ritenuta da operare,
al soggetto dell’originario rapporto di sostituzione, nel caso particolare la società K
che ha subito il sequestro giudiziario.
Il custode, nel porre in essere gli adempimenti tributari a suo carico, dovrà tener conto
del comportamento del sostituto, con riferimento in particolare alle eventuali ritenute
operate."
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