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Società immobiliare non ancora operativa

Leb

Utente
Società immobiliare di costruzione e di rivendita costituita nel 2010. Attualmente è ancora in corso l'appalto affidato ad altra impresa edile relativo alla costruzione di fabbricati da rivendere. Per cui la società è sostanzialmente non ancora operativa, non avendo ancora fatturato (tra l'altro specifico che è proprietaria dei terreni su cui si stanno costruendo i fabbricati).
Rientra nella normativa relativa alle società di comodo? Se sì, è opportuno inviare istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate per la disapplicazione della normativa in materia? Il credito IVA al 31.12.2011 è utilizzabile o deve essere "sospeso" in attesa della risposta dell'AdE all'interpello?
 
Se la società non supera il test di operatività può utilizzare il credito IVA solo in compensazione verticale. Se per tre periodi di imposta consecutivi non effettua operazioni rilevanti ai fini IVA di importo almeno equivalente ai ricavi minimi lo perde definitivamente.
Saluti.
 
Per applicare il test di operatività servono 3 periodi di imposta. Per cui, come dice Giuseppe, nel caso in questione vi sono delle problematiche ad applicarlo.
Nel dubbio interpretatipo, sarei per "sospendere" l'utilizzi del credito IVA.
Soluzione alla risoluzione del dubbio, sarebbe l'invio dell'interpello.
Vi riporto, comunque, parte del testo della circolare dell'ADE del 2 febbraio 2007, n. 5/E, in merito alle società immobiliari :

"4.5 Immobiliari
Nei confronti delle società immobiliari che hanno per oggetto la realizzazione e la successiva locazione di immobili è consentito disapplicare la normativa sulle società non operative in presenza delle particolari situazioni oggettive di eseguito indicate a titolo esemplificativo:
1. la società immobiliare ha iscritte in bilancio esclusivamente immobilizzazioni in corso di realizzazione, da destinare successivamente alla locazione ma, ovviamente, non suscettibili, al momento, di produrre un reddito, ancorché minimo. La predetta società non è di comodo in quanto come precisato nella circolare n. 48 del 26 febbraio 1997, par. 2.1 n. 3, vanno comunque escluse dalle immobilizzazioni sia materiali che immateriali quelle “in corso” che si trovino in una fase non idonea a
produrre alcun tipo di provento. In presenza di immobili già locati ed altri in corso di realizzo, si potrebbe, altresì, limitatamente a questi ultimi, giungere alla loro parziale esclusione (tramite una disapplicazione parziale) dal “test di operatività” e dal calcolo del reddito minimo presunto.
 
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