<HTML>il fermo amministrativo viene (o dovrebbe) essere effettuato solo nel caso in cui la cartella esattoriale oltre ad non essere stata pagata e' stata regolarmente notificata
1984 - 1985 -1986
la vecchia normativa delle esattorie prevedeva per quegli anni
1) emissione ai sensi 36 bis entro in termini prescrizionali delle cartelle esattoriali regolarmente notificate con il quale si dava la possibilità di effettuare ricorso entro 60 gg
2) emissione in caso di mancato pagamento di un avviso di mora che dava il via all'azione di pignoramento
3) pignoramento dei beni mobili
se il soggetto non aveva beni da pignorare l'esattoria comunicava all'ufficio competente l'impossibilità di recuperare il credito e tutto finiva lì.
Mi sembra strano (ma è possibile) che:
1) la cartella o l'avviso di mora non sia stato a suo tempo notificato
2) che visto che sostieni di aver "versato" che non ...abbia impugnato a suo tempo la cartella esattoriale.
un ultima possibilità è quella di rivolgerti all'ufficio delle entrate e chiedere copia delll'attestazione dei versamenti iva risultanti dalla dichiarazione dei redditi.</HTML>