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Scontrino fiscale per servizio "Deliveroo", cibo da asporto

Buongiorno,

si consideri un cliente che attraverso l'App Just Eat, Deliveroo o Glovo (o altre analoghe) effettui l'ordinazione ed il pagamento on line per

ricevere, presso il proprio domicilio, una semplice pizza.


Si tenga conto, inoltre, di queste due comunicazioni (opposte da quello che ho capito) fornite dall'Agenzia delle Entrate:

-Principio di diritto n.3 del 06.02.2020 (non vi è esonero di fatturazione e certificazione per gli acquisti di cibo e bevande effettuati tramite App e poi consegnati al domicilio degli acquirenti);

-Risposta n. 416 del 28.09.2020 (il servizio delivery è considerato commercio elettronico indiretto, quindi è esente dalla certificazione dei corrispettivi).

Premesso quanto sopra, occorre o no emettere lo scontrino fiscale se si avvale del servizio delivery?

In caso positivo, chi tra i servizi delivery e la pizzeria dovrebbe emetterlo?

Grazie in anticipo
 
Ultima modifica:
In effetti la risposta 416/2020 esonera la pizzeria (in questo caso) dagli obblighi di emissione dello scontrino essendo in presenza di operazione assimilabile alle vendite per corrispondenza.
Nulla vieterebbe però che la pizzeria su base volontaria potrebbe emettere lo scontrino. In particolare, emettere uno scontrino "non riscosso" in quanto il cliente ha pagato l'App. Quest'ultima poi girerà l'incasso alla pizzeria trattenendo la commissione (che dovrebbe essere fatturata alla pizzeria).
Saluti.
 
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Grazie per la risposta!
Esatto, la risposta 416 esonera, mentre il principio di diritto NO. Quindi, quali delle due comunicazioni bisognerebbe considerare? La 416, perché emessa in data successiva?
Supponendo per esatta la 416, se io cliente pago on line tutto l'importo al delivery, è il delivery che dovrebbe o meno emettere lo scontrino. Perché invece spetterebbe alla pizzeria?
 
La risposta n. 416/2020, essendo stata emanata successivamente, è il documento di prassi da considerare per conoscere l'indirizzo dell'amministrazione finanziaria in merito alla fattispecie trattata.
Nella risposta citata l'Agenzia delle Entrate richiama la risposta ad interpello n. 198/2019, nella quale viene indicato che "i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse".
Ciò significa che la pizzeria, anche a parziale rettifica del mio precedente post, seppur esonerata dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi, deve comunque emettere lo scontrino come "non riscosso" e annotarlo nel registro dei corrispettivi. La App di delivery funge da intermediario digitale, se così si può dire, incassa il corrispettivo in fase di ordine e gira l'importo alla pizzeria, al netto delle commissioni. Inoltre è obbligata a trasmettere all'Agenzia delle Entrate una serie di dati, tra cui quelli degli incassi percepiti dai clienti e quelli dei ristoratori a cui gli incassi vengono girati. Tali dati vengono poi incrociati con quelli dichiarati dagli esercenti in ottica antievasione.
Saluti.
 
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