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Sconto in fattura al 70% - pagamento quota residua

Carlo-72

Utente
Buongiorno, nel mio condominio hanno stipulato un contratto di appalto per l'effettuazione di lavori in regime del 110% con sconto in fattura, con l'accordo che l'impresa si sarebbe accollata gli oneri derivanti dal decalage al 70% di quest'anno, in sostanza esimendo i condomini dal pagamento del 30% residuo (il 70% sarebbe stato infatti oggetto di sconto in fattura mentre il restante 30% sarebbe stato oggetto di ribasso per sconto d'impresa).
È legittima questa cosa? Oppure essendo ormai una detrazione parziale il residuo va pagato dal condominio con bonifico parlante? In caso cosa rischiano i condomini?

Grazie in anticipo
 

STUDIOCEL

Utente
È legittima questa cosa? Oppure essendo ormai una detrazione parziale il residuo va pagato dal condominio con bonifico parlante? In caso cosa rischiano i condomini?

Il problema che mi pongo è fiscale, è necessario il bonifico del 30% per maturare la detrazione?
...mi pare che il problema posto sia ben altro che il semplice bonifico....capisco non ti piaccia la mia risposta sincera..
....sta di fatto che stante la truffa che state mettendo in atto (spesa 70, fatturata 100, per avere 70) il problema del bonifico è secondario...
 

Carlo-72

Utente
...mi pare che il problema posto sia ben altro che il semplice bonifico....capisco non ti piaccia la mia risposta sincera..
....sta di fatto che stante la truffa che state mettendo in atto (spesa 70, fatturata 100, per avere 70) il problema del bonifico è secondario...
Io non vedo alcun rilievo penale in modo così chiaro, fare sconti rientra nella libertà dell'impresa e non è una frode, anche perchè tali sconti risulterebbero dalle fatture e quindi non vi sarebbe nè artifizio nè raggiro. D'altronde non si capisce perchè un'impresa non possa praticare sconti solo perchè è una spesa detraibile.
Il discorso è fiscale, secondo me se io faccio uno sconto non posso praticare il 70% di detrazione sul prezzo intero ma sul prezzo scontato (se il prezzo totale è 100 e io faccio uno sconto di 30, dovrei applicare al limite il 70% sul prezzo scontato di 70 e non su 100).
In ogni caso mi pare di ricordare che il residuo non detraibile bisogna pagarlo con bonifico, ma ho dei dubbi se questo si applichi al 110% e chiedevo conferma....
 

STUDIOCEL

Utente
Io non vedo alcun rilievo penale in modo così chiaro, fare sconti rientra nella libertà dell'impresa e non è una frode, anche perchè tali sconti risulterebbero dalle fatture e quindi non vi sarebbe nè artifizio nè raggiro. D'altronde non si capisce perchè un'impresa non possa praticare sconti solo perchè è una spesa detraibile.
Il discorso è fiscale, secondo me se io faccio uno sconto non posso praticare il 70% di detrazione sul prezzo intero ma sul prezzo scontato (se il prezzo totale è 100 e io faccio uno sconto di 30, dovrei applicare al limite il 70% sul prezzo scontato di 70 e non su 100).
In ogni caso mi pare di ricordare che il residuo non detraibile bisogna pagarlo con bonifico, ma ho dei dubbi se questo si applichi al 110% e chiedevo conferma....
È una truffa ottenere il 70% su un 100 poi scontato a 70...chiuso il discorso !!!....
 
Buongiorno, nel mio condominio hanno stipulato un contratto di appalto per l'effettuazione di lavori in regime del 110% con sconto in fattura, con l'accordo che l'impresa si sarebbe accollata gli oneri derivanti dal decalage al 70% di quest'anno, in sostanza esimendo i condomini dal pagamento del 30% residuo (il 70% sarebbe stato infatti oggetto di sconto in fattura mentre il restante 30% sarebbe stato oggetto di ribasso per sconto d'impresa).
È legittima questa cosa? Oppure essendo ormai una detrazione parziale il residuo va pagato dal condominio con bonifico parlante? In caso cosa rischiano i condomini?

Grazie in anticipo
Buongiorno, tenendo buona nota delle riflessioni che precedono ti porto la mia esperienza: 2 anni fa nel mio condominio decidiamo di effettuare i lavori del 110% affidandoci all'amministratore che contatta un general contractor. Ci viene proposto un contratto nel quale si evidenzia che, in caso di variazioni legislative intercorse durante l'esecuzione dell'appalto, variazioni penalizzanti (es. riduzione del bonus) la differenza la pagavano i committenti ovvero noi condomini. Chiaramente abbiamo rifiutato, e i lavori non sono stati fatti.

Nel tuo caso il contratto cosa dice? Posto che presumo ci saranno anche dei termini temporali x l'esecuzione delle opere appaltate, che succede se la ditta è in ritardo e Voi perdete il bonus? E' scritto a chiare lettere che se il ritardo è dipendente da loro, saranno loro a versare la differenza del 40% (dal 110 al 70%)? Se la versano loro a titolo di penale, non occorre alcun bonifico.
Questo a mio discutibile parere
 

Carlo-72

Utente
Buongiorno, tenendo buona nota delle riflessioni che precedono ti porto la mia esperienza: 2 anni fa nel mio condominio decidiamo di effettuare i lavori del 110% affidandoci all'amministratore che contatta un general contractor. Ci viene proposto un contratto nel quale si evidenzia che, in caso di variazioni legislative intercorse durante l'esecuzione dell'appalto, variazioni penalizzanti (es. riduzione del bonus) la differenza la pagavano i committenti ovvero noi condomini. Chiaramente abbiamo rifiutato, e i lavori non sono stati fatti.

Nel tuo caso il contratto cosa dice? Posto che presumo ci saranno anche dei termini temporali x l'esecuzione delle opere appaltate, che succede se la ditta è in ritardo e Voi perdete il bonus? E' scritto a chiare lettere che se il ritardo è dipendente da loro, saranno loro a versare la differenza del 40% (dal 110 al 70%)? Se la versano loro a titolo di penale, non occorre alcun bonifico.
Questo a mio discutibile parere
Ciao, c'è scritto che in caso di ritardo verrà praticato uno sconto pari al residuo non cedibile (nel nostro caso pari al 30% ) quindi non è esattamente formulata come penale.
Resta però il fatto che il costo alla fine non sarà di 100 (da pagare 70 con sconto in fattura e 30 con bonifico) ma di soli 70, quindi a mio avviso il 70% va calcolato su 70 e non su 100.
 

STUDIOCEL

Utente
Bando alle pratiche truffaldine...Videoconferenza 20 settembre 2023...mi pare chiaro che il saldo fattura vada pagato, questo perché senza pagamento della parte residua il diritto allo sconto detrazioni non si concretizza...

Fattura con sconto parziale

Domanda. Nel caso di una fattura di sconto parziale (Superbonus senza sconto integrale o sconto integrale ma con bonus ordinari) emessa a fine dicembre 2023 ma con quota a carico del contribuente pagata nel 2024, quando si considera effettuato il pagamento ai fini del “principio di cassa”? Una fattura con sconto integrale (Superbonus 110%) relativa ad un’operazione effettuata il 31 dicembre 2023 ma inviata allo SDI il 10 gennaio 2024, ai fini del “principio di cassa” determina una spesa sostenuta nel 2023 o nel 2024?

Risposta. Con la circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito che anche ai fini del Superbonus, di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio,) il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Le predette indicazioni relative alle modalità di pagamento valgono anche per i Bonus diversi dal Superbonus.
Nella medesima circolare è stato, inoltre, ribadito che, in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono e che, ai fini del Superbonus, in caso di sconto “integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), si può fare riferimento - in luogo della data dell’effettivo pagamento - alla data di emissione della fattura da parte del fornitore (cfr. sul punto, la risposta ad istanza di interpello dell’8 febbraio 2021, n. 90).
Pertanto, nel caso prospettato, considerato che la quota a carico del contribuente sarà pagata nel 2024, la spesa si considera sostenuta, in applicazione del criterio di cassa, in tale anno.
Nell’ipotesi dello sconto «integrale», poiché la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione tramite lo SDI, nel caso prospettato nella domanda, si ritiene che la spesa debba considerarsi sostenuta nel 2024.
 
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