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Scioglimento snc...

e purttroppo con la cessione d'azienda d'azienda avrei gli stessi problemi...

tornando al fiscale, ritengo che quella circolare sia generosa perchè con l'assegnazione al socio la società REALIZZA la plusvalenza... nessuna norma positiva introduce eccezioni per il "travaso" nella sfera imprenditoriale del socio, anche se a livello "sistematico" l'impostazione sarebbe condivisibile
 
E ti credo!
Così spenderai di meno con l’atto di cessione d’azienda, anziché con quello di cessione di quote (stupefacente!), così pure con l’atto di messa in liquidazione o di scioglimento (fai tu), uno di questi atti deve essere, in ogni caso, stipulato, in barba a quanto disposto dal Ministero delle finanze sulla neutralità fiscale, per il caso da noi suggerito, ti pagherai le tue brave imposte…
Sei davvero un bravissimo consulente…ma che non si sappia in giro… se lo viene a sapere l’associazione dei Notai ovvero il ministro delle finanze…

[%sig%]
 
Ai sensi degli artt. 2272 e 2308 del Codice Civile, la mancanza della pluralità dei soci, salvo che la stessa non sia ricostituita entro il termine di 6 mesi, costituisce una causa di scioglimento della società, con conseguente attivazione della procedura di liquidazione. La giurisprudenza ha sostenuto che l’intenzione del socio di proseguire nell’attività della società di persone non comporta la trasformazione della società, bensì l’inizio dell’esercizio di impresa in forma individuale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo scioglimento della società di persone, a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci, non dà luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell’attività d’impresa, a condizione che il socio superstite continui l’attività sotto forma di impresa individuale e mantenga inalterati i valori dei beni

Artt. 2272, 2274, 2275, 2278, 2280, 2308 e 2312 C.C.
- Artt. 4 e 35 D.P.R. 26.10.1972, n. 633
- Art. 4 Tariffa Parte I D.P.R. 26.10.1986, n. 131
- Artt. 8 e 47 D.P.R. 22.12.1986, n. 917
- Art. 4, c. 1 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446
- C.M. 4.06.1998, n. 141/E
- Art. 5 D.P.R. 22.07.1998, n. 322
- C.M. 19.05.2000, n. 101/E
- C.M. 19.06.2002, n. 54/E, p. 5
- Cass. 22.11.1980, n. 6212
- C.T.C. 1.10.1996, n. 4777
- C.T.C. 30.06.1998, n. 3639.

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in aggiunta:

Il nuovo Tuir prevede che il trasferimento d’azienda per causa di morte, o per atto gratuito, non costituisce realizzo di plusvalenze dell’impresa.
L’azienda è assunta agli stessi
valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. La stessa impostazione si applica anche nel caso in cui, a seguito dello scioglimento, entro 5 anni dall’apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, l’azienda resti acquisita da uno solo di essi.
Resta il dubbio se tale neutralità rilevi anche nei casi in cui il beneficiario (donatario o erede) non prosegua l’attività d’impresa.

sole ventiquattrore 04/11
 
Io mi ero limitato a riportare la più recente indicazione ministeriale… Ma c’è gente che ai piedi dell'ignoranza, che non sa cosa dice, contraddice per il gusto di contraddire. Io credo che appartenga a quella “razza” a cui ogni tentativo di insegnargli qualcosa equivale a volere perdere del tempo… Sicuramente non ha imparato che le proposte soluzione alternative a quelle suggerite da altri, vanno giustificate da riferimenti sulle economie ritraibili, nonché dai fini che si vogliono perseguire…altrimenti non interessa a nessuno sapere quello che farebbe…

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