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Scioglimento snc...

F

Franco

Ospite
con continuazione dell'attività da parte di uno dei soci

devo fare una liquidazione "formale" con pagamento di tutti i debiti e solo alla fine assegnare l'azienda al socio?

ripropongo il tema... qualcuno suggeriva di far mancare la pluralità dei soci, ma non sono convinto che questo escluda la liquidazione...
 
premesso che la liquidazione non è una fase obbligatoria per lo scioglimento di una società di persone puoi procedere alla liquidazione di fatto e chiudere la società.
Il socio che vuole continuare l'attività aprirà una nuova impresa individuale.
 
Questo nel caso in cui si voglia chiudere la società... in alternativa, si potrebbero effettuare le cessioni di quote all'unico socio che intende proseguire l'attività... Dipende dai fini che si vogliono perseguire...
 
non condivido l'opinione di turi e ti spiego perche':

se fai come dice lui cedi tutte le quote e ricadi automaticamente nel 2272 c. 1 n.4) e visto che lui continua l'attività da solo lo potrà fare al massimo per altri 6 mesi.

cosi paghi 2 volte il notaio, 1 per la cessione quote e 1 per la liquidazione della società.


preciso per evitare confusioni strane che le società non si trasformano in imprese!!!
 
Mi sono permesso di consigliare la cessione delle quote e la prosecuzione come ditta individuale perchè nella pratica professionale ho seguito questa strada. Dal notaio siamo andati solo per la cessione e non si è aperta alcuna fase di liquidazione. Il fenomeno della "regressione" della società in ditta individuale è noto in dottrina e fiscalmente sembra innocuo (cfr. C.M. 54/E 2002). Il socio superstite ha semplicemente comunicato alla CCIAA la mancata ricostituzione della società con prosecuzione dell'attività in forma individuale.
 
E',questa, una prassi seguita anche da me allorquando s'è posta la questione.

Il venire meno della pluralità dei soci, quando si protrae per un periodo superiore a sei mesi, costituisce una delle cause che comportano ex lege lo scioglimento di una società di persone.
Spesso, tuttavia, accade che il socio unico prosegua senza soluzione di continuità l’attività commerciale sotto forma di impresa individuale, vuoi per l’impossibilità di trovare nuovi soci, vuoi per scelta intenzionale.
L’individuazione del corretto trattamento ai fini delle imposte dirette del passaggio dei beni dalla società di persone all’impresa individuale, a lungo oggetto di incertezze e opinioni divergenti in dottrina, è stato recentemente affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. 19.6.2002 n. 54/E.
Con la C.M. 54/E/2002, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti che, in linea con le considerazioni sopra formulate, escludono il realizzo di plusvalenze in presenza del trasferimento dei beni al socio superstite a seguito dello scioglimento della società per il perdurare della mancanza della pluralità dei soci, fermo restando che la neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette sussiste solo a condizione che:
- il socio superstite prosegua l’attività di impresa;
- e i valori fiscali di carico dei beni siano i medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla società.
Viceversa, nel caso in cui il socio non assuma a sua volta la veste di imprenditore si torna ad essere in presenza di una vera e propria assegnazione dei beni al socio, con conseguente applicabilità dell’art. 54 del DPR 917/86 ed emersione (e tassazione) delle plusvalenze latenti.
 
ho letto la circolare 54/2002 e ne prendo atto; premesso che non ho mai effettuato una operazione di questo genere, volendo dare ragione all'opinione espressa da turi mi chiedo:
come posso applicare la cir. 54 se l'art 47 c. 7 tuir è di tutt'altro avviso?

volendo superare il disposto dell'art 47 (quindi una norma di legge) cosa uso, la cir 54? non mi sembra che il tuir disponga diversamente, puoi suggerirmi qualche norma a sostegno di quanto affermato nella cir?
 
conoscevo quella circolare, a dir poco generosa, ma come spesso accade per i telefisco e simili priva di supporto normativo, almeno secondo me

difficilmente l'ufficio farà un accertamento contrario alle istruzioni ministeriali, e nel caso si potrà invocare l'incertezza sulla posrtata della norma per richiedere la disapplicazione delle sanzioni

ma al di là degli aspetti fiscali, il mio dubbio è prettamente civilistico: se la società è proprietaria di un'azienda, non ho elementi certi per dire che, anche in mancanza di pluralità dei soci, posso evitare la "liquidazione"
 
Guarda che l'art. 47,c.7 ex art. 44, c.3 del tuir è applicabile ad una fattispecdie diversa da quella disciplinata dalla Circolare di cui si discute... la prima riguarda le somme ricevute dal socio recedente in caso di recesso dalla società, mentre la seconda la neutralità fiscale a seguito del trasferimento dei beni dalla società in liquidazione al socio superstite...se volevi farmi rilevare qualche contraddizione tra la norma e la circolare io non l'ho rilevata...le due norme disciplinano differenti rapporti giuridici...

[%sig%]
 
Personalmente farei così:

1. contratto di cessione d'azienda dalla snc alla ditta individuale (a meno che non vogliano una rendita e gliela affittino)


2. ceduta l'azienda senza passare per la liquidazione formale (si può fare ho controllato la prassi) estinguo le passività e chiudo baracca!


fiscalmente mi rifaccio a quanto detto prima, ovvero plus tassabili
 
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