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sanzioni

Buongiorno,
Sono la libera professionista straniera che opera in Italia da 7 anni,
dal 2009 in regime Minimo Contribuenti. Volevo chiarire
la percentuale delle sanzioni di ritardo pagamento dell'Imposte sostituive
e dell'INPS, i cui acconto 2011
vanno versati entro il fine Novembre. Ma le cifre sono alte!!

L'anno scorso, quando avevo ancora il commercialista --- per l'anno fiscale 2009 mi sono rivolta all'Ufficio d'Entrata per motivo di risparmio--
mi hanno detto:
per IMPOSTE 3,75%
per INPS 6%

ma ora il responsabile dell'U.E. mi dice che per IMPOSTE
la sanzione e' il 10%. Per quanto riguarda INPS, non sanno nemmeno.

Quale' la percentuale esatta???? per INPS???

Avrei anche altre domande ma ora comincio con questa che
mi sembra semplice da risolvere....

Grazie dei vostri aiuti anticipatamente, e bon weekend!

M.W. dal Piemonte
 
Riferimento: sanzioni IRPEF e sanzioni INPS

Le sanzioni per il mancato pagamento delle imposte sono cambiate, attualmente le sanzioni per IRPEF e in generale le imposte dirette sono pari a • 1/12 della sanzione ordinaria nel caso di versamento regolarizzato entro 30 giorni dalla scadenza naturale
• 1/10 della sanzione ordinaria nel caso di versamento regolarizzato oltre 30 giorni dalla scadenza naturale, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Per l'IRPEF posto che la sanzione ordinaria è del 30% il ravvedimento è possibile pagando una sanzione del 2,5% pari a 1/12 se il ravvedimento avviene entro 30 giorni, oppure del 3% pari a 1/10 entro il termine della presentazione della dichiarazione.

Il 10% è forse in caso di avviso bonario se paghi entro 30 giorni.......

Oltre alle sanzioni sono dovuti gli interessi con maturazione giorno per giorno, nella misura del 3% in ragione d’anno fino al 31.12.2009, e del’1% dal 01.01.2010.
Per quanto riguarda le sanzioni per l’omesso versamento dei contributi Inps la sanzione sono:
a) una sanzione annua pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 5,5%, con un massimo del 40% in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi rilevabili da denunzie e/o registrazioni obbligatorie, ovvero in caso di evasione connessa a registrazioni omesse o non vere se si è opposto il ravvedimento spontaneo entro 12 mesi dal termine di pagamento e con versamento entro 30 giorni. La sanzione civile è calcolata fino alla data di pagamento del dovuto; oltre tale termine maturano altresì gli interessi di mora sul debito contributivo (con esclusione delle sanzioni civili).
b) In caso di evasione contributiva , oltre l’anno, è dovuta una sanzione del 30% con un massimo del 60% dell’importo non versato; è dovuta, poi, la mora.
c) Per i casi di incertezza contributiva, la sanzione civile è pari al 5,5%.
 
Riferimento: sanzioni

Ciao Luigia, Grazie delle informazioni anche nell'altra parte
a cui ho dato un'occhiata. Ora stampo la tua risposta per leggerla bene,
spero di poter capire fino a fondo... Buona giornata! M.W.
 
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