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Sanzioni tardivo invio variazione dati iva

Ciao a tutti! Qualcuno può dirmi se si può fare il ravvedimento operoso per il tardivo invio di una variazione dati iva?:confused: Se sì si paga il 3,75% (oltre i 30 gg) del minimo? grazie a tutti!!!
 

Rocco

Utente
In tal caso la sanzione applicabile è quella stabilita dal comma 6 dell'art. 5 del Dlgs. 471/97, ossia da 516,00 a 2.065 euro. La norma stabilisce altresì che "La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.". Non fare nulla per il momento, se l'ufficio ti dovesse invitare a regolarizzare la violazione in quella sede vi provvederai. Tempo fa a me è successo di dover inviare tardivamente una variazione iva però non mi è mai stato rilevato nulla dall'ufficio.
Ciao.
 

Marco_56

Utente
Fini a tre anni fa era capitato anche a me di inviare comunicazioni AA7 e AA) in ritardo, e non era successo nulla.
Poi all'AdE si sono svegliati, e hanno cominciato a rompere...
Nel 2009 sono perfino riusciti a constatare una violazione del 2004. Ovviamente hanno riconosciuto la prescrizione.
Comunque la sanzione col sistema dell'avviso bonario pagato entro i 30 giorni è (era) di 129 Euro. Quindi ... OCCHIO!!!!
 
salve a tutti,
in data 1/1/2017 per errore ho fatto una variazione all'iva (mod AA9/12) indicando l'indirizzo di residenza anagrafica errato!!

se faccio una variazione in data odierna ma con data 1/1/2017 correggendo tale indirizzo che multa rischio??
 

Rocco

Utente
Ti faccio il copia-incolla della disposizione di legge (art. 5 c. 6 Dlgs 471/97).

Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attivita', previste dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000. E' punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui all'articolo 74-quinquies, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

Però vi è da dire che non tutti gli uffici dell'Ade irrogano la sanzione al verificarsi di tale fattispecie.

Saluti.
 
quindi male che va arrivano 1/5 di 500 euro da pagare entro 30gg, mentre se va bene invece non arriva nulla..

il problema è che ho inserito l'indirizzo di residenza errato in data 1/1/2017, ora potrei fare un modifica in data 01/06/2017 per non andare in multa, pero cosi facendo il contribuente rimane per 6 mesi in una residenza errata, corro questo rischio?? ai fini IMU possono esserci problemi secondo voi se la residenza non corrisponde tra comune e agenzia entrate??
 

Rocco

Utente
Non credo possano esserci problemi ai fini IMU...
Il mio consiglio è quello di provvedere ad effettuare la variazione con data 01/01/2017, poi chi vivrà vedrà.
Saluti.
 
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