Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

sanzioni norme collocamento (388/2000)

A

ariella

Ospite
Ad un mio cliente è stata contestata (da parte di altra DPL) la violazione degli art. 1 e 9 bis (commi 2 e 3) della L. 608/96 per la mancata comunicazione dell’assunzione di un lavoratore alla sezione circoscrizionale per l’impiego e per l’omessa consegna al medesimo lavoratore di una dichiarazione contenente i dati di registrazione su libro matricola.
Le violazioni risalgono al novembre 2001 e l’accertamento è del 2002.
Mi chiedo: ma l’art. 116 della 388/00 comma 12 dispone quanto segue: “ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a………………………nonche' a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale”.
Le norme sopra evidenziate non sono di carattere formale?
L’Inps ha emesso una circolare interpretativa, 12/2001, che esclude possano considerarsi formali gli adempimenti di cui all’art 9 bis della L. 608/96 essendo questi finalizzati ad informare il lavoratore del suo inserimento all’interno dell’azienda.
NON E’ AFFATTO LOGICO!
Il lavoratore è informato dal suo contratto nonché dalla situazione di fatto e non certo dagli adempimenti di cui all’art 9 bis!
Non solo l’Inps ha evidenziato che le violazioni abrogate dall’art 116 della 388/00 sono solo quelle comunicazioni che si concretano in una comunicazione errata o incompleta e non in omessa comunicazione.
E’ UNA FORZATURA: significa far dire ad una norma ciò che non dice!
Io ritengo che le previsioni di cui alle norme sopra indicati siano formali e pertanto le sanzioni siano da considerarsi abrogate.
Peraltro mi pare rilevante che anche il D.Lvo 276/03 (attuativo legge biagi) all’art. 85 relativo alle abrogazioni indichi art. 9 bis comma 3 della L. 608/96.
So che ci sono pochi precedenti giurisprudenziali (Tribunale Bassano del Grappa, , Vicenza, Arezzo e Modena) che hanno dichiarato la soccombenza dell’amministrazione, considerando abrogate le norme sanzionatorie in materia di invio alla sezione circoscrizionale per l’impiego della comunicazione di assunzione. Come mai vi è questa discrasia tra giurisprudenza e circolare dell’Inps?
Cosa ne pensate?
 
Visto che la sanzione che è stata comminata

al tuo cliente risale all'anno 2001 vi è una sanzione che và da 258/ a 1549,00 euro
allorquando l'art.6 c.2 d. lgs.297/02 nel sostituire l'art.9 bis c.2 d.l. 510/96 convert. in legge 608/96 stabilisce che in caso di istaurazione del rapp. di lav. và data comunicazione contestualmente
và tuttavia evidenziato che l'inadempimento a tale obbligo laddove era prevista la sanz. da euro 258 a euro 1549 abrogato a far data dal 24 ott. art.85 c.1 lett.e del d.lgs.276/03 lo stesso decreto all'art. 19 c.3 stabilisce che le violazioni degli obblighi di cui ex art 9 bis 608/96 così come sostitituito dall'art 6 c.2 d. lgs. 276/02 è punito a una sanzione amministrativa pecunaria che và da 100 euro a 500 euro x ongni lavoratore

ciò premesso pur facendo riferimento al nuovo obbligo comunicaz contest. di assunz. introdotto dall'art.6 c.2 d. lgs.297/2002 in attesa dell'emanazione del decreto art.4 c.7 d.lgs. 181/2000 sia applicabile la nuova sanzione ammin. che và da 100/500 euro
stabilita art.19 c.3 d.lgs.276/2003
pertanto si enuclea che a far data dal 24 ott 2003 si applica la sanz di 100/500 euro e che a far data retroattiva al 24 ott. 2003 si applica la sanz che và da 258/1549 euro per quanto concerne la cassazione è appunto giurisprudenza e non norma ecco perchè vi è una diatriba tra di loro
saluti
M.444
 
Alto