manuntenzioni su beni di terzi
riguarda i casi di manutenzione o riparazione sia ordinaria che straordinaria effettuati su beni acquisiti :
in leasing
in locazione
in affitto d'azienda e simili
contabilmente , se incrementative del bene di terzi
sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla durata del periodo in cui esplicano la loro utilita' e comunque non otlre la data di cessazione del rapporto che ha permesso l'utilizzo del cespite stesso ( affitto, noleggio, conmodato e simili)
se non "incrementative" del bene di terzi
devono considerarsi costi di manutenzine veri e propri da ricomprendere nel conto economico con le spese di manutenzione ordinaria.
per le spese incrementative del bene di terzi il Ministero rivedendo un precedente chiarimento a riguardo, ha ritenuto che tali spese siano ammortizzabili in queote costanti in cinque esercizi ( cm 73/1994).
non "incrementative" del bene di terzi
sono deducibili interamente nell'esercizio , non si applica il limite del 5%.
a questo punto caro Gino
dipende tutto dall'entita' della spesa....
sostenuta. se il pavimento è stato rimesso con legni pregiati o altro, al posto di un'umile ceramica, e le tinteggiature con smalto veneziano, il bene è stato "incrementato" di valore.