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Ritenute su somma pignorata per mantenimento figlia

Novellino

Utente
Buongiorno a tutto il forum!
Una mia amica ha ricevuto la C.U. 2019 da parte dell'azienda dove lavora il suo ex marito, riportante sul retro, nella sezione "somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi", il CF di lui e le cifre di 190 € come somma erogata e 30 di ritenute. Poiché lei lavora, il suo ex deve soltanto l'assegno di mantenimento della figlia, su cui non andrebbero operate ritenute fiscali. Ora io propenderei per inserire tale importo sul quadro F13 con codice 3 nella prima casella. Cosa ne pensate?
 

Rocco

Utente
Se trattasi di pignoramento della retribuzione va bene indicare a rigo F13 il cod. 3.
Inoltre i 190 euro vanno inseriti nel quadro C.
Saluti.
 

Novellino

Utente
Se inserisco i 190 euro sul quadro C (in C6 assegno del coniuge, immagino) faranno parte del reddito complessivo e quindi verranno sottoposti a imposizione.. La sentenza di divorzio prevede il solo mantenimento della figlia e se non erro queste cifre non fanno reddito.
 

STUDIOCEL

Utente
Il terzo erogatore non doveva applicare la ritenuta...nel caso di pignoramento per assegni di mantenimento la applica solo sulla parte che sa essere relativa a mantenimento coniuge...
Meglio sempre a scanso di equivoci dichiarare al terzo se il pignoramento si riferisce a redditi tassabili o no...si evitano questi casini...ora a lei risultano redditi, al coniuge risultano oneri deducibili..
 

Novellino

Utente
Per @STUDIOCEL
Cito una tua risposta in un altro thread:

il terzo applica il 20% come ritenuta d'acconto non sapendo il motivo del pignoramento e quindi non sapendo se è un reddito tassabile,
ora per il 102 se non ci sono importi da considerare reddito (meglio legger bene il decreto di pignoramento e/o l'ingiunzione) non va indicato niente del 730, mentre il 103 va sempre indicato in F...vanno recuperate le ritenute non dovute...
Il problema in questione era altro, ma a mio avviso c'è qualche somiglianza con quello da me sottoposto..
 

STUDIOCEL

Utente
Il pignoramento tipo per affitto o prestiti o altro è onere del pignorato richiedere la non applicazione della ritenuta...di default il terzo la applica...

Per gli assegni di mantenimento applicarla di default comporterebbe in molti casi la detassazione indebita per il pignorato, e quindi di default non si applica così come non si detassa al pignorato e sarà poi compito del pignorato e del pignorante regolarsi in sede dichiarazione redditi....solo per gli importi certi come assegno mantenimento coniuge si applica ritenuta e si detassa al pignorato...

.....a me pare sostanziale la differenza tra i due casi...
 

Novellino

Utente
Come ho scritto infatti, il problema era un altro..
Però, mutatis mutandis, anche qui si tratta di una ritenuta d'acconto non dovuta e un reddito non assoggettabile ad imposizione.
 
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