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ritenute acconto su cessione diritti

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selvaggia

Ospite
Buongiorno, ho questo problema, acquisto a londra il diritto a utilizzare un brano musicale per la produzione di un film.
Ricevo invoice in dollari
1)devo emettere autofattura?
2)devo applicare r.a. (di quale percentuale?)e perche?
Vi prego non so' nulla sull'argomento GRAZIE
 
1)devo emettere autofattura? Se il film è prodotto in Italia devi emettere autofattura.


2)devo applicare r.a. (di quale percentuale?)e perche?
ritenuta del 20% commisurata sul 75% dell'imponibile, fatte salve le migliori condizioni eventualmente prevista dalla convenzione Italia - Inghilterra
 
Articolo 12 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i
canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere l'8 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni.
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3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche
(comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o
televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o
scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia una attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata,
ed i diritti o i beni generatori dei canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso,
una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno
Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto
l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base
fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni eccede, per qualsiasi motivo, quello che
sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato
contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
 
grazie Alan,ho letto e riletto art.12 canoni ma non e' che sia proprio chiaro.
Vorrei se posso approfittare della tua gentilezza e sottoporti un altro quesito:

Compro in Spagna il diritto all'utilizzo di un romanzo per un film,ricevo una fattura dall'Agenzia del proprietario della storia in euro e senza iva.
1)ok, ho capito faccio autofattura
2)ma la ritenuta al momento del pagamento la devo applicare?
 
ma la ritenuta al momento del pagamento la devo applicare?

Articolo 12 Convenzione Italia Spagna - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in
conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 4 per cento dell'ammontare lordo delle remunerazioni di qualsiasi natura pagate per l'uso o
la concessione in uso di un diritto di autore su un'opera letteraria, drammatica, musicale o
artistica (ad eccezione dei canoni relativi a films cinematografici ed a opere registrate su nastri o
bande magnetoscopiche destinate alla televisione);
b) l'8 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli
Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi
comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni,
sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un
libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si
ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso,
una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno
Stato contraente una stabile organizzazione alla quale si ricollega la prestazione che ha dato luogo
al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano
provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e
terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono
pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In
tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
 
allora,io dovro' applicare una ritenuta dell'8% e non del 20 sul 75% dell'imponibile come hai detto prima.
SE HO CAPITO BENE!!! sei ermetico?
 
Sotto la prorpria responsabilità, il sostituto d'imposta italiano, piò applicare anziche l'aliquota interne, l'aliquota prevista dall'articolo 12 della convenzione Italia Spagna.
 
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