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Ritenuta IRPEF su borsa di studio( dovuta o non dovuta?)

stefdvt93

Utente
Salve a tutti,
premetto che scopro oggi questo forum e faccio i complimenti perché è davvero ben strutturato.
La questione che vorrei sollevare, sperando di essere nella giusta sezione, è la seguente:

Io sono uno studente universitario. La mia Università ha emanato un bando di assegnazione di alcune borse di studio per merito( non rientranti dunque in quelle esenti ai sensi dell'art.18 l.196/97), dal quale sono risultato vincitore di un importo pari a 3000, sottolineando che fosse a lordo IRPEF. Dai 3000 iniziali, dunque, l'importo che ho ricevuto è stato di poco superiore ai 2250€. La questione che non convince è che, essendo io studente non lavoratore, e non avendo alcuno dei redditi inerenti alle categorie IRPEF, non dovrei essere tenuto al pagamento dell'IRPEF. Sulla base dell'articolo 50 del TUIR le borse di studio sono assimilabili a reddito da lavoro dipendente; benissimo, in questo caso, correggetemi se sbaglio, con il meccanismo di detrazione non sarei comunque nella no-tax area?
Quello che gradirei mi fosse chiarito è se effettivamente io debba subire questa trattenuta o se possa in qualche modo essere mossa una richiesta di rimborso. Essendo la borsa assimilabile a reddito da lavoro dipendente, dovrei presentare una vera e propria dichiarazione dei redditi con modello 730 per beneficiare della detrazione ( al momento sono a carico di mio padre)?

Spero di non essere stato confusionario, vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
 

luis2000

Utente
stefdvt93, le borse di studio erogate ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quindi sono imponibili.
Tuttavia non tutte le borse di studio sono soggette ad imposta; rientrano, in questa fattispecie, in quanto la legge ne dispone la totale esenzione:
- borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge n. 398 del 30 novembre 1989, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
- borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla legge 2 dicembre 1991, n.390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalla province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, n.407);
- borse di studio corrisposte a studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico (Dlgs. 262/07);
- borse del programma comunitario Socrates a condizione che l'importo annuo sia inferiore a 7745,85 euro.
In merito alla possibilità di estendere l’esenzione dalla tassazione a fattispecie diverse da quelle sopra elencate, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 2 novembre 2000, n. 163/E, ha precisato che, poiché le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali sono norme a fattispecie esclusiva, non è ammessa una loro interpretazione analogica (conseguentemente, le borse di studio “diverse”, non sono suscettibili di esenzione).
 

aleguido

Utente
Cari amici, mi ricollego all'interessante quesito posto dall'utente, relativamente alla tassazione Irpef delle borse di studio, per quanto mi riguarda borse di studio erogate dal Ministero della Giustizia a fronte dello svolgimento di tirocinio formativo presso uffici giudiziari ex art. 73, DL 69-13; sottopongo i seguenti quesiti:
1) Tali borse di studio sono soggette a tassazione Irpef in quanto redditi di lavoro a tempo determinato, assimilati ect. ai sensi dell'art. 50, TUIR ovvero esenti alla stregua di semplici borse di studio universitarie (premetto che l'ufficio mi ha da poco rilasciato la Certificazione Unica in cui veniva a rilevare detrazione alcuna dal compenso netto)?
Se siamo di fronte alla prima casistica, qual è il limite complessivo lordo entro il quale non si applicherebbe la tassazione Irpef cd. No Tax Area?
2) Avendo percepito tale borsa di studio nel 2018 devo necessariamente dichiararla nell'Isee 2018, pertanto quest'ultima concorre con gli altri redditi complessivamente percepiti nel 2018 (premetto che attualmente non risulto fiscalmente a carico dei miei genitori, ma solo convivente)?
3) Infine, a fini prettamente di convenienza fiscale, in sede di presentazione certificazione dei redditi, mi converebbe restare nel nucleo familiare con relativo Isee complessivo familiare, ovvero uscire dal nucleo familiare e di conseguenza presentare Certificazione Unica?
Spero di essere stato non troppo contorto, in attesa di riscontro ringrazio in anticipo.
Distinti saluti, Alessandro
 
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