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ritardo pagamento F24

L

luca

Ospite
L'F24 per il pagamento dell'acconto Irpef di novembre 2002 è stato pagato il giorno 4 dicembre 2002 anzichè alla corretta scadenza, 2 dicembre 2002.
Oggi l'Agenzia delle Entrate mi richiede il pagamento di un importo pari al 10% del totale dovuto con F24. E' corretta l'attribuzione di una sanzione così elevata per soli 2 giorni di ritardo? Esiste qualche strada per pagare meno?
Grazie.
 
E' corretto.
Se avessi applicato, ai tempi. il ravvedimento operoso avresti pagato il 3./75% come sanzione.

Con l'avviso bonario viene richiesto il 10% a titolo di sanzione ed in cartella esattoriale si arriva al 30%.

Ciao
 
Non esiste una strada per pagare meno (anche perché ad alcuni miei clienti sono state notificate cartelle esattoriali riportanti sanzioni del 30% su importi versati con solo 1 giorno di ritardo) ma una strada per non pagare proprio: quella del contenzioso tributario. Nel tuo quesito non ci sono gli elementi a sufficienza per fare una analisi precisa del caso ma trattandosi di II acconto irpef mi sembra di aver capito che stiamo parlando dell’unico 2002 redditi 2001. Orbene, la comunicazione di irregolarità da controllo formale delle dichiarazioni giusto art.36bis del dpr 600/73 ( se fosse stato ex art.36ter la sanzione ridotta sarebbe stata del 20%) deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione, nel caso di specie entro il 31/12/2003. E', tuttavia, doveroso rilevare che la questione è molto controversa, e sul punto i pareri sono alquanto discordi, se il termine indicato dalla norma ha carattere ordinatorio ( ed in questo caso decorso tale termine non si ha la decadenza dell’atto dell’Amministrazione Finanziaria) ovvero carattere perentorio ed in questo caso il termine deve essere rispettato pena la decadenza dello stesso.
La questione non è di poco conto…ti consiglio di agire in autotutela (anche perché la comunicazione di irregolarità non è un atto impugnabile) eccependo lo Statuto del Contribuente che prevede la non punibilità di quei comportamenti che si traducono in una mera violazione formale che non arreca pregiudizio e danno al controllo dell’’Amministrazione Finanziaria. “Non specifichi nel quesito le ragioni del ritardo, quindi si è indotti a ritenere che lo stesso sia dovuto ad una mera distrazione. Ne consegue che, in sede di contenzioso, parrebbe opportuno insistere, al fine di ottenere una riduzione della misura sanzionatoria, sulla particolare tenuità della violazione commessa, atteso che non si tratta di un omissione del versamento dell’importo dovuto, ma di un irrilevante (2 soli giorni di ritardo) del versamento medesimo. Si potrebbe eccepire come una così rigorosa applicazione della norma che prevede le sanzioni per omesso versamento dei tributi alle prescritte scadenze contrasti con numerosi interventi ministeriali (circolare 65/E del 27/06/2001), laddove viene espressamente formalizzato una sorta di principio di tolleranza da applicare in tutte le ipotesi in cui il ritardo nell’adempimento (anche di versamento) è inidoneo a comportare effetti di rilevante gravità a danno dell’erario” (vedi esperto risponde 16/12/2002)
 
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