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risarcimento sanzioni accertamento cliente

marghepa

Utente
Buongiorno

ho bisogno di un confronto se a qualcuno fosse capitato...

un cliente a cui avevamo elaborato il modello 730 ha ricevuto avviso di accertamento per redditi non dichiarati.
Nello specifico era stato indicato reddito da lavoro dipendente piu' basso per via di un modello Cud male compilato.

Il problema e' che si e' presentato in studio quando ha ricevuto l'iscrizione a ruolo dell'imposta accertata per cui ormai erano passati i 60 giorni per potere pagare le sanzioni ridotte.

Ora pretende il rimborso delle sanzioni piene perche' dice che l'errore non e' partito da lui.

Siete d'accordo nel sostenere che il nostro studio (ammesso che sia responsabile visto che l'errore in effetti parte da un indicazione errata del Cud) e' tenuto a rimborsare le "sanzioni ridotte" come da avviso di accertamento?

Grazie per la risposta
margherita
 
non si comprende il tuo quesito nella parte che indichi" indicazione errata del cud"
se è il cud materialmente errato non vedo la tua responsabilità.
per il resto mi pare che il cliente abbia atteso troppi giorni nel rilevare questo errore e ritengo che nulla sia dovuto.
ciao
 
Concordo con Giuseppe, che saluto: nella fattispecie anch'io non vedo alcuna responsabilità da parte dello studio.
Un dubbio: perché scrivi che ha ricevuto iscrizione a ruolo? Se ha ricevuto un avviso di accertamento, decorsi 60 gg. senza che sia stato impugnato l'atto diviene immediamente esecutivo perché non esiste più la fase dell'iscrizione a ruolo. Tutt'al più avrà ricevuto la comunicazione da parte del concessionario della riscossione di aver preso in carico l'atto esecutivo, confermi che è così?
Saluti.
 
si. mancano alcune precisazioni:

in verita' l'accertamento si riferisce al modello 730/2004 ANNO IMPOSTA 2003.

nel 2003 era stata introdotta la no area tax e il datore di lavoro aveva fornito Modello Cud su schema di certificazione modello 2003anno2002 indicando al rigo 1 il reddito per l'anno 2003 al netto della no area tax anziche' al lordo (indicando nelle annotazioni il reddito complessivo)

L'accertamento e' arrivato a settembre 2008 e lui si e' presentato in studio quando a ricevuto la cartella esattoriale ad aprile 2009.

Poi dietro consiglio di un funzionario dell'agenzia delle entrate abbiamo provato a fare istanza di autotutela (inutilmente).....

Pero' e' passato il tempo e lui e' arrivato in questi giorni con la comunicazione da parte di Equitalia che mettera' il fermo amministrativo se non inizia a pagare....

grazie
 
L'istanza in autotutela non sospende i termini per ricorrere, per cui la cartella andava impugnata, solo per vizi propri, però, essendo stato notificato regolarmente l'avviso di accertamento. Poi non si capisce perché il cliente riceve l'avviso di accertamento e si presenta in studio solo quando riceve la cartella esattoriale, bah...
Adesso, se vuole evitare l'iscrizione del fermo amministrativo deve richiedere il rateizzo.
Saluti.
 
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