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ripropongo:interpretazione art. 10 co 27 quinquies iva

il caso non è mio, avevo solo delle discordanze di interpretazione con Pippo che diceva che l'iva andava applicata all'atto della rivendita, mentre io ero contraria, al di là di ogni art. di legge.
Quindi non so se la rivendita sia a prezzo più basso o alto, si facevano delle considerazioni teoriche. ma secondo voi cambia qualcosa a livello di Iva?
Cmq, concordo pienamente con Rosa, sia sul discorso del FC IVA che sulla non applicabilità del regime del margine, che di solito applicano i rivenditori abituali di beni mobili usati (quindi i concessionari che acquistano da privati per poi rivendere)
 
se io leggo testualmente l'articolo 74 sul regime del margine di dice:
l'iva viene calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita dei beni e quello d'acquisto maggiorato dei costi di ripazione ed accessori.
pertanto la base imponibile sulla quale va applicata l'iva prevista per la cessione del bene non è determinata sull'intero prezzo di vendita ma solo sull'utile(o margine) che risulta a favore dell'operatore economico dopo la rivendita di un bene che aveva già scontato l'iva in via definitiva.NON ESISTE UN MARGINE PASSIVO.
 
il regime del margine a cui ci si riferiva penso fosse quello dell'art. 13 del decreto iva e non all'art. 74
 
Allora precisiamo:

1)Il margine si applica alla vendita di beni usati acquistati senza IVA.

2) il calcolo viene fatto confrontando il prezzo di acquisto con il prezzo di vendita
Poniamo pa=10.000
e due esempi di vendita con pv=11.000 e pv=9.000

nel 1° caso avrai un margine positivo di 1.000

nel 2° caso avrai un margine negativo di 1.000 (o, più precisamente non avrai il margine)

Ma sia nel primo che nel secondo caso emetterai fattura con la dicitura:
"IVA non esposta ART 36 D.L. 41/95."

.... P.S.: in fattura non va indicata (ovviamente) l'IVA.
 
cmq sia l'art.che hai scritto è si riferisce al margine globale(art.74) per chi non esercita abitualmente vendita di autoveicoli usati. io molti dubbi sugli articoli IVa da usare in caso di autoveicoli usati e noto che anche sul forum le idee non sono chiara per cui nel dubbio ascolto il commercialista.
 
VENDITA DI AUTOVEICOLI
Nel caso di vendita di un veicolo è necessario verificare la disposizione relativa alla detrazione Iva vigente al momento dell’acquisto. La vendita di veicoli acquistati:

con detrazione dell’Iva-è soggetta ad Iva;
con parziale detrazione dell’Iva-è soggetta ad Iva la parte del prezzo proporzionalmente corrispondente all’imponibile su cui è stata detratta l’Iva, mentre la parte rimanente è esclusa dal campo di applicazione Iva. La legge 388/2000 ha introdotto una parziale detrazione pari al 10% (50% per i veicoli a motore non a combustione interna) dell’Iva corrispondente e pertanto nel caso di cessione di un veicolo il cui acquisto abbia beneficiato di questa parziale detrazione, la base imponibile cui commisurare l’imposta sarà pari al 10% (50% nel caso di veicoli con motore non a propulsione interna) del corrispettivo della cessione;
senza detrazione dell’Iva ex art. 19-bis.1/633, con Iva regolarmente pagata in fattura-è operazione esente ex art. 10.27-quinquies, con obbligo di emissione della fattura. Se l'importo della fattura supera € 77,47 occorre applicare il bollo.
La successiva rivendita di un veicolo acquistato in regime di esenzione d’imposta ex art. 10.27-quinquiesè soggetta al cosiddetto regime del margineex art. 36 D.L. 41/95 (facoltativo rispetto al regime ordinario di assoggettamento all’imposta dell’intero imponibile), in base al quale l’operazione è assoggettata ad Iva per il solo margine positivo del prezzo di vendita sul costo d’acquisto, aumentato di eventuali spese sostenute. In mancanza di margine positivo non si applica Iva con l’annotazione "operazione soggetta al regime del margine di cui all'art. 36 del D.L. 41/95 e successive modificazioni".
DA QUANTO LEGGO, PRESO DAL SITO WWW.STUDIORIGHETTI.IT L'ART.CHE COMMENTAVI NON SI APPLICA AL CASO DI ACQUISTO DA PRIVATO E SUCCESSIVA VENDITA A PRIVATO PER CUI PENSO CHE IL COMMERICIALISTA HA VISTO BENE PARLANDO DI FUORI CAMPO IVA
 
è sicuramente utile confrontarci su questi dubbi così abbiamo l'opportunità di capirci qualcosa leggendo i riferimenti che ci inviamo che poi non sempre sono chiari.
per il momento BUON APPETITO
 
io mi riferivo al testo unico iva edito da il sole 24 ore frizzera. per quanto riguarda la base imponibile, parlano del regime del margine rinviando alle disposizioni integrative artt. 36-40 bis d.l. 41/1995.
comunque, scusate, ma non ci sto capendo più niente....
avevo capito che il regime del margine andasse bene per i rivenditori abituali....
boh?
 
X EMIL e BEA

rileggendo meglio l'articolo che sopra ho in parte ricopiato penso che abbia proprio ragione Emil, in caso di acquisto da privato e rivendita a privato occorre usare ex l'art.36 Dl.41/95.
 
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